Pres. F. Frattini – Omissis (avv. R. Ferrara) - c. Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Teramo, Fnomceo- Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, non costituiti in giudizio
Obbligo vaccinale – Operatori sanitari – Diritto fondamentale alla salute collettiva – Prevale
Nel decreto viene affermato che rispetto a “dubbi individuali o di gruppi di cittadini sulla base di ragioni mai scientificamente provate” deve prevalere il diritto fondamentale alla salute della collettività che assume una connotazione ancor più peculiare “allorché il rifiuto di vaccinazione sia opposto da chi, come il personale sanitario, sia - per legge e ancor prima per il cd. “giuramento di Ippocrate”- tenuto in ogni modo ad adoperarsi per curare i malati, e giammai per creare o aggravare il pericolo di contagio del paziente con cui nell’esercizio della attività professionale entri in diretto contatto”.
Infatti “soltanto la massiva vaccinazione anche ed anzitutto di coloro che entrano per servizio ordinariamente in contatto con altri cittadini, specie in situazione di vulnerabilità, rappresenta una delle misure indispensabili per ridurre, anche nei giorni correnti, la nuovamente emergente moltiplicazione dei contagi, dei ricoveri, delle vittime e di potenzialmente assai pericolose nuove varianti; quanto ora sottolineato, anche sotto il profilo del danno irreparabile, indica che, semmai, esso sarebbe incomparabilmente più grave per la collettività dei pazienti e per la salute generale, rispetto a quello lamentato dall’operatore sanitario sulla base di dubbi scientifici certo non dimostrati a fronte delle amplissimamente superiori prove, con l’erogazione di decine di milioni di vaccini solo nel nostro Paese, degli effetti positivi delle vaccinazioni sul contrasto alla pandemia e alla sue devastanti conseguenze umane, sociali e di deprivazione della solidarietà quale principio cardine della nostra Costituzione”.
A.C.