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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 TAR EMILIA ROMAGNA, Decreto n. 7/2022, La scelta del vaccino da somministrare è rimessa all’autorità sanitaria e non sussiste in capo all’interessato alcuna sorta di diritto di opzione

 

Pres. A. Migliozzi - Omissis (avv. Omissis) - c. Ausl Di Bologna, non costituito in giudizio

Somministrazione vaccino Covid-19 – Individuazione del vaccino da somministrare – Scelta dell’autorità sanitaria – Diritto di opzione dell’interessato – Non sussiste

A fronte della richiesta del ricorrente di ordinare AUL Bologna di somministrare al medesimo quale prima somministrazione di vaccino anticovid- 19 la dose di vaccino Pfizer e non altro vaccino (Moderna), il Presidente del TAR Bologna, in sede di decreto ante causam, ha stabilito che: “la richiesta di che trattasi non appare meritevole di positivo apprezzamento atteso che la scelta del vaccino a somministrarsi è rimessa unicamente all’autorità sanitaria preposta alla vaccinazione sulla scorta dell’anamnesi e degli altri dati clinici rilevati a carico del soggetto chiamato a sottoporsi alla vaccinazione stessa e tanto ai fini della salvaguardia della salute della persona, nell’alveo dei vaccini autorizzati da AIFA e da ISS e senza che possa configurarsi a priori una sorta di diritto di opzione dell’interessato a vedersi somministrare un determinato tipo di vaccino anziché un altro”.

A.C.



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