
La pronuncia della Corte di Giustizia mi pare corretta e condivisibile, ma occorre ovviamente intendersi sul suo reale significato. Bisogna cioè intendersi bene sul fatto che la Corte di Giustizia ha affermato che il principio di effettività non è vulnerato dalla mancanza della possibilità di ricorso dinanzi all’organo giurisdizionale supremo dello Stato membro per violazione del diritto dell’Unione, non anche che il principio di effettività non sia stato vulnerato dalla pronuncia del Consiglio di Stato. Anzi, sotto questo profilo, afferma chiaramente che il principio di effettività è violato dalla pronuncia del Consiglio di Stato. La Corte di Giustizia ha separato nettamente la questione del rimedio esperibile nell’ambito dell’ordinamento nazionale, lasciando sotto questo profilo lo Stato membro libero di determinarlo nelle forme più appropriate, da quella della violazione del diritto dell’Unione e del principio di effettività. Non ha pertanto detto come debbano essere declinati, nell’ordinamento nazionale, i motivi di giurisdizione, e in particolare l’eccesso di potere giurisdizionale; ma ha solo escluso che l’ordinamento nazionale debba necessariamente prevedere la possibilità di ricorso all’organo di vertice del sistema giurisdizionale per accertare la conformità al diritto dell’Unione delle sentenze del giudice speciale. La conformazione del motivo di giurisdizione, secondo la Corte, deve ritenersi rimessa all’ordinamento interno e non deve quindi necessariamente contemplare qualsiasi violazione del diritto dell’Unione, fermo restando che pronunce come quella di specie sono incompatibili il diritto dell’Unione perché violano il principio di effettività... (segue)
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