
A partire dai referendum del 1986 Marco Pannella mi ha sempre coinvolto sia nelle campagne referendarie sulla giustizia sia anche, a volte, nella individuazione dei temi ordinamentali da sottoporre a referendum. Senza Pannella questa mia attività è venuta meno. Vi sono, quindi, particolarmente grato per avermi coinvolto in questa iniziativa. Il rilievo innovativo di un referendum abrogativo può essere valutato sia considerando l’efficacia che di per sé il referendum, se approvato, avrà nel raggiungere l’obiettivo voluto sia anche l’impatto che può avere nel sollecitare nel Paese e tra le forze politiche riflessioni sull’esigenza di affrontare riforme a lungo trascurate. Ciò vuol dire che se anche il referendum non è di per sé in grado di raggiungere il risultato voluto può tuttavia avere l’effetto di promuoverlo, e per esperienza so che i limiti che un referendum di tipo abrogativo pone a chi propone riforme per via referendaria sono spesso tali da fargli sperare anche, e a volte soprattutto, che questo effetto promozionale sia veramente efficace. Ovviamente questo effetto promozionale può essere valutato appieno solo, per così dire, “a consuntivo”, tenendo anche conto degli eventi successivi al referendum come avvenuto per i referendum sulla giustizia che hanno avuto successo e sono poi stati vanificati dalle leggi successive. E’ certamente stato così, ad esempio, sia per il referendum sulla responsabilità civile vinto nel 1986 con oltre l’80% dei voti e successivamente privato di una qualsiasi efficacia dalla legge che la ha regolato, sia anche per il referendum sul soggiorno cautelare previsto dalla legge n. 575/1965 che venne abolita dal referendum abrogativo del 1995; ma che nella sostanza è stato successivamente reintrodotto da disposizioni simili, contenute in varie norme. Per inciso ricordo che anche questo referendum, come quelli attualmente in corso, fu promosso dai radicali insieme alla Lega, che non voleva che i mafiosi venissero inviati a soggiornare in località del nord Italia… (segue)
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