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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 TAR CAMPANIA, Sentenza n. 2986/2022, Questione di legittimità costituzionale di una norma della Regione Puglia che pone un limite alle autorizzazioni di RSA prevedendo una sola struttura per Distretto.

 

Pres. Salamone, Est. Santise – Inclusione Sociale S.r.l. (Avv.to A. Sasso) c. Azienda Sanitaria Locale di Casera. (Avv.to A. Tagliaferro) e Regione Campania (non costituita)

Autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di attività sanitarie e sociosanitaria – Art. 8, l. r. Campania n. 8/2003 – Preclusione all’apertura di più di un centro per distretto sanitario –  Questione di compatibilità costituzionale e eurounitaria - Doppia pregiudizialità – Va rilevata – Precedenza alla verifica della compatibilità costituzionale.

Autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie e sociosanitaria – Art. 8, l. r. Campania n. 8/2003 – Preclusione all’apertura di più di un centro per distretto sanitario – Vincolo numerico astratto e generale non previsto dal legislatore nazionale – Questione di compatibilità costituzionale – Rilevanza e non manifesta infondatezza q.l.c. – Va affermata.

Autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di attività sanitarie e sociosanitaria – Compatibilità con la giurisprudenza UE del previo regime autorizzatorio – Va affermata.

Il Tar Campania, adito per l’annullamento del parere negativo all’autorizzazione per l’apertura di una R.S.A. semiresidenziale per anziani diurna nell’ASL di Caserta, opposto invocando i limiti numerici imposti dalla normativa regionale di riferimento (art. 8, comma 2, della l.r. Campania n. 8/2003) rinviene profili di contrasto della norma regionale richiamata, tanto con parametri costituzionali, quanto con il diritto dell’Unione europea, sicché sospende il giudizio e solleva preliminarmente questione di legittimità costituzionale (è richiamata la sentenza della Corte cost. n. 269 del 2017).

In punto di rilevanza, il collegio rimettente afferma che in applicazione della norma regionale censurata, egli dovrebbe respingere il ricorso, in quanto l’ASL ha dato parere sfavorevole al rilascio dell’autorizzazione sanitaria sulla base della stessa norma regionale, la quale appunto pone il limite di un centro sanitario residenziale per distretto. A fronte di un eventuale accoglimento del ricorso da parte della Corte costituzionale, il giudice a quo dovrebbe accogliere il ricorso e annullare i provvedimenti impugnati che hanno fatto applicazione della norma regionale. In punto di non manifesta infondatezza, rappresenta il rimettente che ai sensi dell’art. 8-ter del d.lgs. n. 502/1992, il procedimento di autorizzazione si articolerebbe sul duplice versante della realizzazione della struttura e dell’esercizio dell’attività sanitaria, aspetti che coinvolgerebbero la competenza concorrente delle Regioni in materia di tutela della salute, tenendo conto del fabbisogno complessivo di assistenza che considera anche le prestazioni extra-Lea (è richiamata la sentenza della Corte cost. n. 7 del 2021). Tale competenza regionale deve evidentemente svolgersi nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato, che nel caso di specie sarebbero rappresentati dagli artt. 8, comma 4, e 8-ter, comma 4, del d.lgs. 502/1992, ai sensi dei quali le Regioni sarebbero tenute a rispettare requisiti minimi di sicurezza e qualità. Ciò posto, sostiene il rimettente che la norma regionale censurata, nell’imporre limiti ulteriori all’accreditamento, rispetto a quanto stabilito dallo Stato, contrasterebbe con l’art. 117, terzo comma, Cost., nonché con altri parametri costituzionali. Anzitutto con l’art. 41 Cost., poiché l’impedimento a tempo illimitato al rilascio dell’autorizzazione per lo svolgimento di attività di assistenza sanitaria per anziani e adulti non autosufficienti nei confronti degli operatori economici interessati penalizzerebbe l’iniziativa economica. Al contempo, tale meccanismo creerebbe situazioni di privilegio, favorendo il concentramento del potere in un unico operatore, incidendo altresì sulla libertà di concorrenza. Parimenti leso sarebbe l’art. 32 Cost., in quanto potrebbe non garantire adeguati livelli di tutela della salute specie nei confronti di soggetti fragili come gli anziani non autosufficienti. La norma sarebbe infine lesiva dell’art. 3 Cost., tanto sotto il profilo dell’eguaglianza, quanto in relazione al principio di proporzionalità e ragionevolezza. La scelta di fissare il rilascio delle autorizzazioni di R.S.A. secondo un numero rigido (uno per l’appunto), infatti, sarebbe evidentemente inadeguato a garantire livelli uguali di tutela in Distretti sanitari eterogenei quanto a popolazione e caratteristiche geografiche. Nel caso della Regione Campania, infatti, i distretti coprono una popolazione che varia da 56.000 abitanti (è il caso del distretto n. 55), fino a superare i 120.000 abitanti (è il caso del distretto 52, che abbraccia 7 Comuni). Sarebbe dunque irragionevole fissare un criterio rigido per la soddisfazione del bisogno prescindendo completamente dalla verifica in concreto delle situazioni di bisogno reali e attuali della popolazione.

Quanto all’asserito contrasto con il diritto dell’Unione, il rimettente ha infine affermato che ai sensi della giurisprudenza della Corte di Giustizia, non osterebbe al diritto eurounitario la disciplina nazionale prevista in merito all’autorizzazione per la realizzazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie, ai sensi dell’art. 8-ter, comma 3, del d. lgs. n. 502/1992, posto che «una programmazione che richieda una previa autorizzazione per l’installazione di nuovi prestatori di cure può rendersi indispensabile per colmare eventuali lacune nell’accesso alle cure ambulatoriali e per evitare una duplicazione nell’apertura delle strutture (è citata la sentenza della Corte di Giustizia, Grande Sezione, 10 marzo 2009, in C-169/07).

M.B.



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