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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 TAR LAZIO, Sentenza n. 1483/2022, Sulla necessità di una concreta verifica del fabbisogno assistenziale come condizione per respingere legittimamente un’istanza di accreditamento.

 

Pres. Quiligotti, Est. Ferrazzoli – Monte Cervialto Radiologia S.r.l. (Avv.ti M. Damiani, C. Olivieri, S. Arduini) c. Regione Lazio (Avv. R. Barone)

 

L.r. Lazio n. 4/2003 come attuata dal r.r. n. 20/2019 – Verifica di funzionalità della struttura da accreditare rispetto al fabbisogno assistenziale – Condizione necessaria per accreditamento – Esito negativo – “Improcedibilità” richiesta di accreditamento.

Accreditamento – Attribuisce al titolare una posizione di plusvalore concorrenziale – Rinnovo reiterato accreditamento – Consolidamento posizione plusvalore concorrenziale a scapito delle esigenze di maggiore efficienza e qualità.

Accreditamento – Fabbisogno assistenziale come limite di contingentamento quantitativo, qualitativo e funzionale – Illegittimità.

Accreditamento – Provvedimento di “improcedibilità” dell’istanza basato su dati di fabbisogno obsoleti e non aggiornati – Illegittimità per difetto di istruttoria – Va dichiarata.

L’impianto normativo generale come delineato a livello nazionale dal d.lgs. n. 502/92 è stato recepito nella Regione Lazio dalla L.R. n. 4/2003 e, in termini attuativi, dal R.R. n. 20/2019. In particolare, l’art. 20 del predetto R.R. dispone che la direzione regionale competente effettua la verifica di funzionalità della struttura da accreditare rispetto al fabbisogno assistenziale secondo quanto previsto dall’art. 2 della L.R. n. 4/2003, ed in conformità con l’atto programmatorio del fabbisogno, soggetto a revisione triennale. Il successivo art. 24 prescrive che, in caso di verifica negativa del fabbisogno, la Regione comunichi l’improcedibilità della richiesta.

L'accreditamento attribuisce al suo titolare una posizione concorrenziale di plusvalore rispetto agli altri operatori privati - definita dall'art. 8 quater D. Lgs. n. 502/1992 come “qualità di soggetto accreditato” - e dunque con il principio, da applicare anche in questa materia, per cui il mero, reiterato rinnovo dell'accreditamento finisce con il rappresentare il consolidamento della stessa posizione di plusvalore concorrenziale a scapito della necessaria verifica, periodica e trasparente, della eventuale maggiore efficienza e qualità di soggetti aspiranti, alla luce della necessità che l'offerta sanitaria sia costantemente verificata, aggiornata e rinnovata.

 

Il fabbisogno, dunque, non può rappresentare un rigido limite di tipo quantitativo e di contingentamento, ma soprattutto qualitativo e funzionale per l'accertamento delle qualità dell'offerta assistenziale dei newcomers: una volta che si è fatta la scelta di avvalersi della sussidiarietà orizzontale per alcuni settori e pertanto di migliorare l'offerta assistenziale in quei settori, il mercato deve poi restare periodicamente aperto alla selezione dei migliori, alla verifica dei soggetti già accreditati, e all'ingresso di chi dimostri superiori qualità.

 

Nel caso di specie la Regione ha dichiarato improcedibile l’istanza di accreditamento rilevando esclusivamente che la competente Area aveva “trasmesso l'esito negativo della funzionalità della struttura rispetto al fabbisogno di assistenza” per le attività specialistiche oggetto di domanda. Dalla lettura della nota recante la verifica compiuta dalla competente Area si evince chiaramente che non è stata condotta alcun tipo di istruttoria, essendosi l’Amministrazione limitata a recuperare dati obsoleti, risalenti addirittura a sei anni prima, senza tenere in alcuna considerazione il mutato contesto sociale, basti solo pensare alla pandemia in corso dal 2020. Alla luce di tale dato il Collegio rileva l’illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di istruttoria in quanto l’Ufficio competente avrebbe dovuto accertare il reale fabbisogno di assistenza per le attività specialistiche offerte dalla ricorrente basandosi su dati reali e concreti, suscettibili di controllo giudiziale, dati individuabili nella composizione della popolazione, nell’entità della domanda di prestazioni, nella strutture presenti sul territorio, nell’effettiva capacità delle stesse di far fronte alle domande in un momento di emergenza sanitaria come quello che stiamo vivendo da ormai due anni.

F.A.B.



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