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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 TAR LAZIO, Sentenza n. 508/2022, Accesso, documentale e generalizzato, al DVR: è un diritto del lavoratore

 

Pres. M.C. Quiligotti, Est. F. Ferrazzoli, I. Martelloni (avv.ti M.C. Manni) c. ASL Roma 1 (non costituita in giudizio); INAIL (R.G. Cantore) per l’annullamento del silenzio serbato dalla ASL Roma 1 sull’istanza di accesso civico generalizzato inviata via pec in data 9.7.2021 diretta all’ostensione dei documenti amministrativi, necessari per la produzione nel giudizio civile diretto al riconoscimento dell’indennità di rischio radiologico e relative provvidenze in ordine alle esposizioni a radiazioni ionizzanti

Accesso agli atti – Accesso civico generalizzato – Documento di valutazione dei rischi (DVR) – Sussiste

La ricorrente, infermiera ospedaliera, proponeva istanza di accesso generalizzato ai sensi dell’art. 5, co. 2, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 alla ASL Roma 1 e all’INAIL per conoscere i documenti di valutazione del rischio (D.V.R.) da radiazioni ionizzanti dal 2013 al 2021.

La ASL non riscontrava l’istanza, mentre l’INAIL rispondeva dicendo di non possedere la documentazione richiesta.

La ricorrente pertanto impugnava il silenzio serbato dalla ASL al TAR che, con sentenza n. 508/2022, ha accolto il gravame consentendo l’accesso alla documentazione richiesta.

Alla base della decisione del TAR, vi è l’adesione all’orientamento che valorizza la funzione pubblicistica di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori assolta da detto DVR e, conseguentemente, lo ritiene accessibile. Invero, in tema di prevenzione degli infortuni il datore di lavoro ha l’obbligo di analizzare e individuare con la massima specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti in azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all’ambiente di lavoro, e, all’esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il DVR (art. 28, d.lgs. n. 81/2008) all’interno del quale è tenuto ad indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Da qui l’interesse dei lavoratori ad avere accesso al DVR, anche in via autonoma, indipendentemente dall’acquisizione da parte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) dello stesso.

Precipitato applicativo è che il diritto di accedere al DVR possa essere esercitato sia ai sensi della legge n. 241/1990 sia ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.

Veronica Varone



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