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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 TAR MARCHE, Sentenza n. 213/2022, Diritto di accesso del consigliere comunale: condizioni e limiti

 

OMISSIS (avv.ti M. Cantiani) c. Comune di Apiro (M. Perugini) nei confronti di OMISSIS per l’illegittimità del silenzio rigetto serbato dal Comune di Apiro a seguito dell’istanza di accesso ai documenti amministrativi ex art. 43 comma 2, Tuel

Accesso agli atti – Consigliere comunale – Normativa speciale – Art. 43, co. 2, d.lgs. n. 267/2000 (TUEL)

Accesso agli atti – Consigliere comunale – Art. 43, co. 2 TUEL – Limiti – Sussistono – Connessione tra i documenti richiesti e le funzioni di indirizzo e controllo – Obbligatoria

Un consigliere comunale presentava istanza di accesso indirizzata al Comune ai sensi dell’art. 43, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) al fine di conoscere documentazione amministrativa relativa ai residui attivi (ad esempio, sanzioni emesse nei confronti dei contribuenti) di cui era titolare l’amministrazione comunale.

L’amministrazione non rispondeva all’istanza presentata, rimanendo inerte nei termini di legge. Il consigliere comunale impugnava pertanto il silenzio-rigetto chiedendo al Tribunale amministrativo di ordinare al Comune l’esibizione e il rilascio di quanto richiesto, a norma dell’art. 116, co. 4, c.p.a.

Il TAR, nella sentenza in commento, ha respinto il ricorso muovendo dal presupposto che l’accesso riservato ai consiglieri comunali e disciplinato dal TUEL non è un diritto assoluto e senza limiti. In altre parole, per quanto venga indubbiamente in rilievo una disciplina speciale rispetto a quella generale di cui alla legge n. 241/1990 e al d.lgs. n. 33/2013 (accesso documentale e civico), l’esercizio del diritto è comunque subordinato alla connessione tra quanto richiesto e lo svolgimento del mandato consiliare. Di conseguenza non basta essere consigliere per essere legittimati sic et simpliciter all’accesso ma occorre dare atto che l’istanza muova da un’effettiva esigenza collegata all’esame di questioni proprie dell’assemblea consiliare.

Che l’accesso del consigliere comunale non sia senza limiti viene in rilievo anche sotto il profilo dell’eccessiva onerosità della stessa: da rimodulare, dice il TAR, sulla base dei dati aggregati già in possesso del consigliere e della documentazione che il Comune si è detto disposto a fornire per le vie brevi.

Veronica Varone



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