Par. n. 31 del 27 gennaio 2022, – Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Venezia
Richiesta di riesame – Provvedimento di diniego – Istanza di accesso civico – Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Venezia – Garante – Art. 5 comma 7 d. lgs n. 33 2013 – Violazione del domicilio – Dati personali.
Nell’ambito di un procedimento relativo a una richiesta di riesame su un provvedimento di diniego di un’istanza di accesso civico generalizzato avente ad oggetto copia della pratica presentata all’amministrazione relativa alla richiesta da parte di un cittadino per l’assegnazione di un nuovo numero civico, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Città di Venezia, chiedeva al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7 del d. lgs. n. 33/2013.
Nella richiesta di accesso era specificato che il soggetto istante agiva in qualità di confinante dei soggetti controinteressati.
In particolare, l’amministrazione aveva rifiutato l’accesso civico, ritenendo sussistere un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali.
Nel caso in esame, infatti, la richiesta di accesso civico generalizzato inoltrata al Comune di Venezia riguarda l’ostensione di copia integrale di tutta la documentazione da un cittadino per ottenere l’attribuzione di un nuovo numero civico.
Il Garante ha ritenuto che ai sensi della normativa vigente e delle Linee Guida Anac l’amministrazione abbia correttamente negato l’accesso nel caso di specie.
Nello specifico, ha spiegato il Garante che si tratta non solo di dati identificativi, anagrafici, di residenza, di recapiti telefoni riferiti ai soggetti controinteressati, ma anche di notizie private relative alla proprietà posseduta e alle relative caratteristiche, delle planimetrie catastali del fabbricato e dell’appartamento interessato, del sopralluogo a suo tempo effettuato, della ricevuta del pagamento effettuato per sopralluoghi numerazione civica; ossia di informazioni personali che, per motivi individuali, non sempre si desidera portare a conoscenza di soggetti estranei e la cui ostensione – in relazione ai casi e al contesto in cui possono essere utilizzati da terzi – può integrare proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.