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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 TAR LOMBARDIA, Sentenza n. 902/2021, Il diritto di accesso in materia di procedimento disciplinare, quale strumento volto a compensare l’asimmetria informativa tra le parti

Pres. B. Massari; Est. M. Pedron – OMISSIS (avv. Giuliano Rizzardi) c. Ordine degli avvocati di Brescia ( avv. Mauro Bellerini)  e OMISSIS (non costituitasi in giudizio)

 

Accesso documentale – procedimento disciplinare – fondatezza del ricorso – contro limite della riservatezza – esigenza difensiva dell’accesso – art 22 co. 7 l- 241/1990 – presupposti dell’accesso.

 

Ruolo del diritto di accesso - strumento di regolazione dei rapporti tra soggetti coinvolti – potere disciplinare espressione di una funzione di giustizia per i professionisti – equilibrio informativo – conoscibilità dell’iter logico giuridico sotteso al provvedimento disciplinare – trasparenza – accoglimento del ricorso – strumento per compensare l’asimmetria informativa tra le parti.

 

Parte ricorrente, in qualità di avvocato del foro di Brescia, presentava esposto al Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense (CDF) tramite il Consiglio dell’Ordine nei riguardi di una collega del foro di Roma per aver tenuto nei suoi confronti una condotta scorretta sotto il profilo deontologico. Ricevuta comunicazione dell’avvenuta archiviazione dell’esposto, avanzava istanza di accesso avente ad oggetto gli atti richiamati dalla motivazione di archiviazione. Dinanzi al diniego prestato dall’autorità intimata, veniva proposto ricorso.

 

Il Tar investito della questione, dopo aver brevemente delineato la disciplina in materia di accesso ex artt. 22 e ss. l.241/1990 con particolare riferimento agli atti acquisiti o prodotti in un procedimento disciplinare, ritiene il ricorso fondato. Nello specifico, infatti, a nulla rileva il richiamo al limite della riservatezza, essendo quest’ultimo destinato a soccombere dinanzi alla necessità di assicurare l’accesso a documenti indispensabili per curare o difendere i propri interessi giuridici (art. 22 co 7 l.241/1990). È evidente, dunque, come l’autore dell’esposto sia titolare di un interesse diretto concreto e attuale, quantomeno quando la segnalazione di una condotta deontologicamente scorretta sia funzionale ad ottenere la riparazione morale o materiale per l’eventuale lesione subita, come accade nel caso di specie. 

 

I giudici chiariscono, altresì, il ruolo del diritto di accesso quale strumento di regolazione dei rapporti tra soggetti appartenenti al medesimo ordine professionale, tenuto conto che il potere disciplinare svolge un’ indispensabile funzione di giustizia domestica tra i singoli professionisti. Ciò implica che tutti i soggetti coinvolti nel conflitto devono disporre delle medesime informazioni così da poter conoscere l’iter logico sotteso alla pronuncia disciplinare, in una logica di trasparenza.

Alla luce di quanto detto, il collegio accoglie il ricorso accertando il diritto di accesso in capo alla ricorrente in quanto funzionale a compensare l’asimmetria informativa tra le parti.

 



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