Pres. R. Potenza; Est. D. De Grazia - Marco Gregoretti (avv.ti A. Guarino e C. Martelli) c. Galleria nazionale dell’Umbria e la Direzione regionale Musei dell’Umbria (Avv. tura Stato) e Sistema Museo soc. coop. (n.c.)
Trasparenza amministrativa - Legittimazione passiva – Onere in capo all’amministrazione di trasmettere l’istanza all’organo competente
Parte ricorrente presentava istanza di accesso civico nei riguardi della Direzione regionale Musei Umbria avente ad oggetto la documentazione di gara concernete un bando indetto nel 2006 per l’affidamento dei servizi aggiuntivi presso la Galleria nazionale dell’Umbria. Tuttavia, dinanzi al diniego reso dall’amministrazione resistente fondato sul difetto di legittimazione passiva e sull’eccessiva onerosità dell’istanza in quanto relativa ad atti risalenti nel tempo la cui ricerca avrebbe richiesto un notevole impiego di risorse, il ricorrente ha agito in giudizio.
Il Tar, investito della questione, dopo aver brevemente delineato la disciplina dell’accesso civico di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, precisa come l’istanza ostensiva vada rivolta all’amministrazione che ha formato l’atto o che lo detiene stabilmente nonché ai relativi uffici, da intendersi quali articolazioni di un’organizzazione più complessa capaci di esternare la volontà dell’ente di cui fanno parte.
Ciò posto, è evidente come nel caso di specie il ricorrente abbia correttamente presentato la propria istanza nei confronti di un ufficio-organo facente parte della stessa Amministrazione al quale appartiene l’ufficio che ha formato e detiene il documento, il che ne sancisce la legittimazione passiva.
Secondo il giudice amministrativo, dunque, qualora la richiesta sia presentata ad un’amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso, grava in capo alla stessa amministrazione l’onere di trasmetterla a chi di competenza in virtù dei principi generali dell’ordinamento tesi a garantire la trasparenza, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa. Ciò si spiega in quanto è indubbio che il comune cittadino non sia tenuto a conoscere le regole di riparto interno di competenza tra gli uffici.
D’altronde, trattandosi di documenti specifici la tesi sostenuta dall’amministrazione resistente circa l’eccessiva onerosità dell’istanza non merita accoglimento.
In definitiva, dunque, alla luce di tali considerazioni, il Tar ha accolto il ricorso e ordinato l’ostensione dei documenti richiesti.