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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 6639/2022, Sul bilanciamento tra accesso generalizzato e tutela dei dati personali

Pres. M. Corradino, Est. M. Noccelli - E.P. s.p.a., (avv. A. Profili) c. Comune di Udine, (avv.ti G. Martinuzzi, C. Micelli e N. Paoletti) e altri

 

Accesso difensivo – Nesso di strumentalità - Accesso civico generalizzato – Protezione dei dati personali – Bilanciamento – Tutela del know how

 

Una società originariamente aggiudicataria di una procedura di gara presentava istanza di accesso agli atti (documentale c.d. difensivo e civico generalizzato) al Comune di Udine al fine di difendersi innanzi alle competenti autorità giudiziarie avverso il provvedimento di risoluzione contrattuale, chiedendo in particolare, tra il resto, l’ostensione dell’offerta economica e tecnica della nuova aggiudicataria, seconda graduata, e l’elenco dei nominativi dei componenti la commissione mensa. Evidenziava sul punto la società che la risoluzione del rapporto era riconducibile a disservizi denunciati dalla citata commissione. Il Comune accoglieva in parte l’istanza.

Con la sentenza in questione, il Consiglio di Stato, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto insussistente tanto il diritto di accesso difensivo tanto quello civico generalizzato.

Sotto il profilo dell’accesso difensivo, ad avviso del Collegio difetta il nesso di strumentalità necessaria (che il giudice amministrativo deve verificare come chiarito da Cons. St., Ad. plen., 18 marzo 2021, n. 4) tra la documentazione richiesta e il giudizio civile sulla risoluzione. 

Quanto invece all’accesso civico generalizzato, il Collegio ha affermato che deve ritenersi prevalente, in riferimento ai nominativi della commissione, l’interesse “alla protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia” di cui all’art. 5-bis, co. 2, lett. a). Nell’ottica del Collegio, nel bilanciamento tra i contrapposti interessi la conoscenza dei nominativi andrebbe al di là di un proporzionato equilibrio tra il diritto alla riservatezza di chi svolge il controllo, anche ad evitare ritorsioni, e l’oggetto del controllo, giacché le finalità sottese all’accesso generalizzato sono soddisfatte dalla conoscenza degli atti di controllo e dei relativi accertamenti svolti dalla competente amministrazione, senza che rilevi chi ha svolto funzioni di controllo.

L’accesso generalizzato è stato escluso anche in riferimento all’offerta tecnica della nuova aggiudicataria, posto che il diritto alla tutela del know how dell’impresa, opposto da controinteressata, appariva nel caso di specie prevalente a fronte dell’assenza di ragioni che consentissero di ritenere prevalente l’interesse pubblico alla conoscenza dell’offerta tecnica della controinteressata stessa. 



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