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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sentenza n. 255/2022, Sul differimento dell’accesso agli atti inerenti il progetto del promotore nella procedura di project financing

Pres. O. Settesoldi, Est. D. Busico - Carbotermo s.p.a (avv. P. Sansone) c. Comune di Monfalcone (avv. G. Martellos) e nei cfr. di AcegasApsAmga Servizi Energetici s.p.a (avv.ti V. Domenichelli, Paolo Neri e A. Righini)

 

Diritto di accesso – Project financing - Differimento

 

Nel contesto di una procedura di project financing a “iniziativa privata”, una società impugnava il provvedimento del Comune nella parte in cui differiva l’accesso – avente a oggetto i documenti tecnici allegati dalla controinteressata, individuata quale promotore nella prima fase della procedura, e altri documenti inerenti la procedura di nomina a promotore -  sino al momento della aggiudicazione.

Il TAR ha accolto il ricorso solo con riguardo alla censura relativa al termine finale del differimento dell’accesso, respingendo per il resto le altre censure.

A giudizio del TAR, l’amministrazione ha correttamente esercitato il potere di differimento al fine di evitare di far conoscere alla richiedente in largo anticipo rispetto ad altri eventuali concorrenti nella successiva fase dell’evidenza pubblica i contenuti della proposta progettuale accolta da porre a base della gara. Difatti, la diffusione anzi tempo delle informazioni in argomento alla ricorrente determinerebbe una inaccettabile violazione del principio di par condicio.

Tuttavia, il Comune, nello stabilire che l’ostensione della documentazione avvenisse soltanto al termine dell’intera procedura ad evidenza pubblica e, quindi, solo nel momento in cui verrà approvata l’aggiudicazione, ha errato nello stabilire il termine finale del differimento. Al riguardo, il Collegio ha chiarito, richiamando una sua precedente pronuncia (n. 222/2022), che le esigenze di segretezza poste alla base del differimento non possono che cessare già con l’indizione della gara e con la pubblicazione della relativa documentazione tecnica, in un momento ben anteriore alla fase terminale dell’aggiudicazione della concessione. Il progetto di fattibilità tecnico ed economica e gli altri atti richiesti sono perciò ostendibili nel momento di indizione della gara per la scelta del contraente, coerentemente con quanto disposto dall’art. 183, co. 15, d.lgs. 50/2016. 



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