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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Ufficio elettorale centrale nazionale, Sentenza n. 30051/2022, Sulla necessità che lo specialista compia un'autonoma valutazione sull’adeguatezza degli esami richiesti dal medico generale, anche ai fini dell’acquisizione del consenso informato

 

Sulla necessità che lo specialista compia un’autonoma valutazione sull’adeguatezza degli esami richiesti dal medico generale, anche ai fini dell’acquisizione del consenso informato

Cass. Penale, sez. IV, sentenza del 7 luglio 2022, n. 30051

Pres. Patrizia Piccialli Est. Vincenzo Pezzella

Colpa medica – cooperazione multidisciplinare – necessaria autonoma valutazione dello specialista in merito all’esame richiesto dal medico generale – consenso informato - rigettato

La Cassazione ha affermato il principio secondo cui, in tema di colpa professionale medica, qualora ricorra l'ipotesi di cooperazione multidisciplinare, ancorché non svolta contestualmente, allorquando venga prescritto un esame diagnostico invasivo (nel caso di specie una colonscopia), il medico specialista chiamato ad effettuare l'esame non può esimersi dal valutare, oltre che la presenza di fattori che possano condizionare negativamente l'esame stesso, anche l’adeguatezza della scelta diagnostica operata dal medico richiedente in relazione alla sintomatologia lamentata dal paziente.

Sottolinea la Corte che lo specialista, lungi dall’essere "mero esecutore", deve compiere necessariamente un’autonoma valutazione in ordine all’opportunità di effettuare l’esame richiesto dal medico generale, ciò anche al fine di informare adeguatamente il paziente e raccogliere da questo un valido consenso informato.

G.C.



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