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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 8434/2022, Inadempienza obbligo vaccinale e sospensione dall’abilitazione. Giurisdizione G.A.

Inadempienza obbligo vaccinale e sospensione dall’abilitazione. Giurisdizione G.A.

Consiglio di Stato, Sez. III, 3 ottobre 2022, n. 8434

Consenso informato e questioni di bio-giuridica

 

Pres. R. Greco; Est. M. Noccelli - Omissis (Avv. S. De Bosio) c. Ordine Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione di Genova, Imperia e Savona (Avv.ti L. Zaccagnini e G. De Vita)

Obbligo vaccinale – Violazione - Sospensione dall’abilitazione al lavoro – Tutela interessi pubblici – Tutela della collettività – Potere autoritativo – Autorità sanitaria – Giurisdizione giudice amministrativo - Sussiste

Il diritto del singolo soggetto a svolgere liberamente un’attività professionale, ovvero un’attività lavorativa intellettuale di rilievo economico, ai sensi degli articoli 4 e 41 della Costituzione, viene conformato e limitato dalla legge affinché non si svolga, secondo la previsione del predetto art. 41, “in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute”, oltreché “all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”.

Ciò premesso, le disposizioni in tema di obbligo vaccinale, contenute nell’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, hanno mirato a tutelare il diritto alla salute ai sensi dell’articolo 32 della Costituzione “come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”.

Senonché il potere esercitato dall’autorità sanitaria (e poi attuato dall’Ordine competente) attraverso la vaccinazione obbligatoria è legittimato dalla necessità di garantire il rispetto del fondamentale interesse pubblico ad evitare la diffusione del virus Sars-CoV-2 o, comunque, il propagarsi della malattia nelle sue forme più gravi e addirittura letali.

Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo quando sono impugnati atti emessi nell’esercizio del potere pubblico, e dunque autoritativi, non rilevando che si tratti di un potere discrezionale o vincolato e a maggior ragione quando la legge abbia attribuito alla pubblica amministrazione un potere volto a tutelare gli interessi pubblici.

S.M.S.



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