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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 TAR SICILIA, Sentenza n. 3186/2022, Il Mercato Agro Alimentari Sicilia (MAAS) non è un organismo di diritto pubblico e, pertanto, l’accesso è nei limiti del pubblico interesse

 

Fattorie Solari Società di Progetto S.r.l. (F.A. Giuffrè – E. Marano) c. Mercati Agro Alimentari Siciali S.C.P.A. (S. Brighina, G. F. Fidone, G. Cerrelli)

MAAS – Organismo di diritto pubblico – Requisiti – Insussistenza – Silenzio – Giudice ordinario – Accesso – Limitazione all’attività di pubblico interesse

Il richiedente presentava al Mercato Agro Alimentari Sicilia (MAAS) una proposta di partenariato pubblico – privato (P.P.P.) per la progettazione di opere finalizzate all’efficientamento energetico. Il MAAS non rispondeva all’istanza avanzata.

Circa un anno dopo, lo stesso richiedente presentava al MAAS istanza di accesso alla documentazione ai sensi dell’art. 22 ss., l. n. 241/1990 e il MAAS negava la richiesta.

Avverso l’inerzia sull’istanza di partenariato e il diniego all’accesso è insorto l’odierno ricorrente con ricorso nel quale sono proposte, contestualmente, due azioni: l’azione avverso il silenzio prestato sulla proposta di partenariato (artt. 31 e 117 c.p.a.) e l’azione avverso l’annullamento della nota di rigetto sull’accesso (art. 116 c.p.a.).

Il TAR, nella decisione in commento, ha ritenuto preliminare qualificare correttamente il MAAS atteso che la giurisdizione sulla prima azione (quella cioè avverso il silenzio) è condizionata alla natura giuridica dello stesso: se, cioè, venga o meno in rilievo un organismo di diritto pubblico.

Posto che la giurisprudenza sulla natura giuridica del MAAS è stata oscillante fino a questo momento, ad avviso del TAR siamo in presenza di un soggetto privato che non possiede i requisiti per poter essere qualificato come “organismo di diritto pubblico”. Infatti, nonostante la partecipazione maggioritaria dell’ente pubblico e la personalità giuridica (rispettivamente, requisiti dell’ “influenza dominante” e “personalistico”), difetta del requisito teleologico: pur essendo finalizzato, infatti, alla realizzazione dell’interesse generale della valorizzazione, razionalizzazione e implementazione dei mercati agro –alimentari all’ingrosso, svolge le proprie attività secondo logiche di rendimento e di efficienza e segue le dinamiche di mercato di un operatore privato. Ne consegue che il ricorso avverso il silenzio è inammissibile e le pretese vanno tutelate dinnanzi al giudice ordinario.

Del pari è infondato il ricorso per l’annullamento del diniego di accesso agli atti atteso che, trattandosi di soggetto privato, l’accesso avrebbe potuto riguardare solo quel segmento dell’attività del MAAS di “pubblico interesse” e cioè, per dirlo in altri termini, quei rapporti nei quali il soggetto si qualifichi come utente. Tale nesso di strumentalità non emerge dall’istanza e, pertanto, il diniego opposto dall’ente è legittimo.

Veronica Varone



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