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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 TAR SICILIA, Sentenza n. 3150/2022, Il silenzio serbato dinnanzi a una richiesta di accesso civico generalizzato vale 'inadempimento'

 

OMISSIS S.r.l. (F. Pizzuto) c. Comune di OMISSIS (non costituito in giudizio); nei confronti di OMISSIS S.r.l. (non costituita in giudizio

Accesso documentale – Accesso civico generalizzato – Qualificazione – Pubblica amministrazione

Accesso civico generalizzato – Silenzio – Inadempimento – Riesame RPCT – Ricorso giurisdizionale artt. 31 e 117 c.p.a. - Alternative

Il richiedente presentava al Comune un’istanza di accesso avente ad oggetto copia degli atti e della documentazione inerente i rapporti tra il Comune e la società concorrente affidataria dell’esecuzione del servizio di spazzamento e raccolta dei rifiuti. Il Comune non riscontrava l’istanza.

Avverso tale inerzia è insorto l’odierno ricorrente con ricorso avverso il provvedimento tacito di diniego.

Il TAR, nella decisione in commento, ha ritenuto preliminare qualificare l’istanza presentata come accesso civico generalizzato, e non documentale come era stata erroneamente qualificata dal ricorrente in sede giurisdizionale. Il presupposto è che, a fronte di una istanza che non fa riferimento in modo specifico e circostanziato alla disciplina dell’accesso procedimentale o a quella dell’accesso civico generalizzato e non ha inteso ricondurre o limitare l’interesse ostensivo all’una o all’altra disciplina, la pubblica amministrazione ha il dovere di rispondere, in modo motivato, sulla sussistenza o meno dei presupposti per riconoscere i presupposti dell’una e dell’altra forma di accesso, laddove essi siano stati comunque, e sostanzialmente, rappresentati nell’istanza.

Ricondotta l’istanza all’alveo dell’accesso civico generalizzato, il Collegio ritiene che il silenzio sulla stessa serbato sia un “inadempimento”, mancando una espressa previsione di legge che attribuisca valore negativo o comunque provvedimentale a quel contegno, come fa l’art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 per l’istanza di accesso documentale.

Ne consegue che avverso l’illegittimità dell’inerzia dell’Amministrazione oltre il termine previsto dal legislatore può esperirsi, in alternativa alla speciale tutela amministrativa davanti al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all’art. 5, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la via giurisdizionale del ricorso avverso il silenzio - inadempimento da proporre ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm.

Applicando questi principi al caso di specie, l’istanza avverso l’annullamento è stata convertita in azione avverso il silenzio, sussistendone i presupposti, e il giudice ha condannato l’amministrazione resistente a riscontrare l’istanza nel termine di trenta giorni.

Veronica Varone



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