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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 14/2023, Consenso e obbligo vaccinale

Corte cost., 9 febbraio 2023, n. 14

Pres. S. Sciarra – Giudizio di legittimità sollevato dal CGA per la Regione Siciliana

Vaccino – Personale sanitario – Legge n. 76 del 2021 - Obbligo vaccinale - Conseguenze dell’inadempimento - Proporzionalità - Appropriatezza – Sussistono - Infondatezza.

Vaccino - Natura obbligatoria del trattamento – Consenso informato – Art. 1, legge n. 219 del 2017 – Non lo esclude – Infondatezza.

Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento all’art. 32 Cost., dell’art. 4, commi 1 e 2, del D.L. 1o aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, nella L. 28 maggio 2021, n. 76, nella parte in cui prevede, da un lato, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 per il personale sanitario e, dall’altro lato, per effetto dell’inadempimento dello stesso, la sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie, nonché, in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost., dell’art. 1 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, nella parte in cui tali disposizioni non escludono espressamente l’onere di sottoscrizione del consenso informato nei casi, rispettivamente, di trattamenti sanitari obbligatori e di vaccinazione obbligatoria.

Con riferimento alla prima questione sollevata in riferimento all’art. 32 Cost., è stato vagliato se il legislatore abbia esercitato la sua discrezionalità nel rispetto dei principi costituzionali, operando un bilanciamento tra le dimensioni del diritto alla salute e la finalità perseguita con l’obbligo vaccinale, seguendo due direttrici: la valutazione della situazione di fatto, cioè della pandemia, e l’adeguata considerazione delle risultanze scientifiche disponibili in merito all’efficacia e alla sicurezza dei vaccini. Sotto tale aspetto, l’adozione della vaccinazione obbligatoria deve ritenersi non sproporzionata perché, a quel tempo, non risultavano misure altrettanto adeguate rispetto allo scopo prefissato dal legislatore per fronteggiare la pandemia.

E infatti, quando si è in presenza di una questione, come nel caso di specie, concernente il bilanciamento tra due diritti, il giudizio di ragionevolezza sulle scelte legislative si avvale del cosiddetto test di proporzionalità che richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di tali obiettivi.

 

Con riferimento alla seconda questione sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost., si rileva come la natura obbligatoria del vaccino non escluda la necessità di raccogliere il consenso informato, quale condizione per la liceità di qualsivoglia trattamento sanitario (la quale viene meno in casi espressamente previsti dalla legge). Nonostante l’obbligatorietà del vaccino, è comunque lasciato al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottarsi all’obbligo, assumendosi responsabilmente, in quest’ultimo caso, le conseguenze previste dalla legge in termini di sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie (non avente natura sanzionatoria).

S.M.S.



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