Parere su istanza di accesso civico - 29 gennaio 2023 – Accesso agli atti di un concorso
Parere n. 36 del 29 gennaio 2023 - Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Cles
Accesso civico - Art. 5, comma 7 del d. lgs. n. 33/2013 - Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza – Comune di Cles – Garante – Dati sensibili – Riservatezza – Pubblici concorsi – Comandante di Polizia.
Nell’ambito di un procedimento relativo a una richiesta di accesso civico, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Cles chiedeva al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7 del d. lgs. n. 33/2013.
Nello specifico, era stata presentata una richiesta di accesso civico generalizzato – ai sensi dell’art. 5 del d. lgs. n. 33/2013 ed era stato concesso un accesso civico parziale.
La questione in esame riguardava una richiesta di accesso civico generalizzato (ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013) avente ad oggetto la «copia degli elaborati scritti nonché le domande formulate in sede di prova orale relative al concorso per Comandante di Polizia locale.
Nel caso di specie, risultava che l’amministrazione aveva rifiutato l’ostensione degli elaborati scritti, in virtù di ragioni legate alla protezione dei dati personali dei candidati e alla protezione delle relative opere di carattere intellettuale.
Il Garante, ha affermato che, il contenuto del compito scritto ha esattamente la funzione di consentire la valutazione delle capacità professionali del candidato e della sua idoneità a esercitare il mestiere di cui trattasi.
Secondo il Garante il Comune ha correttamente rifiutato l’accesso civico generalizzato alla copia degli elaborati scritti del concorso pubblico.
Ciò in quanto l’ostensione dei predetti documenti considerando la natura dei dati e delle informazioni personali contenuti negli elaborati scritti a un concorso pubblico peraltro per la carica di Comandante di Polizia oggetto dell’istanza di accesso civico nel caso in esame, nonché il particolare regime di pubblicità dei dati e documenti oggetti di accesso civico – è suscettibile di determinare, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui possono essere utilizzati da terzi, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013, causando inoltre un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà del soggetto controinteressato, con possibili ripercussioni negative sul piano sociale, relazionale e professionale personali (art. 5-bis, comma 2, lett. a, del d. lgs. n. 33/2013).
Ciò anche considerando le ragionevoli aspettative di confidenzialità dei controinteressati che hanno superato le prove in relazione al trattamento dei propri dati personali al momento in cui questi sono stati raccolti dal Comune.
Il Garante ha ritenuto che non è possibile neanche accordare un accesso civico parziale.
Si ribadisce che l’orientamento del Garante espresso, anche nei precedenti pareri richiamati nel presente provvedimento, sulla sussistenza, nel caso di accesso civico agli elaborati scritti delle prove concorsuali, del pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013 è pienamente compatibile con la giurisprudenza amministrativa che accorda il diritto di accesso ai documenti amministrativi sugli atti delle procedure concorsuali pubbliche (compreso i compiti scritti), esercitato ai sensi degli artt. 22 ss. della legge n. 241/1990, da parte di partecipanti al concorso che hanno dimostrato di possedere un interesse qualificato – motivato nell’istanza di accesso agli atti amministrativi (a differenza dell’accesso civico che non deve essere motivato) – ossia di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
Come evidenziato anche dell’ANAC, infatti, non bisogna confondere i due tipi di accesso disciplinati dal d. lgs. n. 33/2013 e dalla l. n. 241/1990, in quanto l’accesso generalizzato deve essere tenuto distinto dalla disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 che continua certamente a sussistere, ma parallelamente all’accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi. Tenere ben distinte le due fattispecie è essenziale per calibrare i diversi interessi in gioco allorché si renda necessario un bilanciamento caso per caso tra tali interessi. Tale bilanciamento è, infatti, ben diverso nel caso dell’accesso 241 dove la tutela può consentire un accesso più in profondità a dati pertinenti e nel caso dell’accesso generalizzato, dove le esigenze di controllo diffuso del cittadino devono consentire un accesso meno in profondità (se del caso, in relazione all’operatività dei limiti) ma più esteso.