Pres. L. Spagnoletti, Est. S. Zafarana - G P. (avv. G. Pilon) c. Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (avv. A. Clarizia)
Accesso civico generalizzato – Istanze massive e esplorative – Diniego - Legittimità – Cassa Forense -
Il ricorrente, nella sua qualità di iscritto ex lege alla Cassa Nazionale Forense formulava domanda di accesso civico generalizzato ex d.lgs. n. 33 del 2013.
L’ente previdenziale dava parziale accoglimento alla richiesta.
In primo luogo, l’ente negava l’accesso civico relativamente alle informazioni richieste sugli incarichi legali conferiti dalla Cassa negli ultimi 5 anni, ritenendo la domanda sul punto massiva, indeterminata, generica e carente di specificità, non avendo ad oggetto particolari atti o documenti.
In secondo luogo l’ente comunicava soltanto i nominativi dei componenti interni della suddetta Commissione di studio istituita con delibera del Comitato dei Delegati del 24.04.2020, escludendo invece i nominativi dei consulenti esterni precisando nel provvedimento che: “sono riportati i nominativi di coloro che hanno prestato specifico consenso ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR in materia di protezione dei dati personali”.
Secondo il Collegio, il rilevante numero di incarichi conferiti rende evidente la particolare ampiezza del novero di informazioni, dati e documenti in concreto richiesti alla Cassa, il che rende cogenti le statuizioni di Anac e del Consiglio di Stato sulla possibilità di respingere una tale richiesta in quanto manifestamente onerosa e sproporzionata (cfr. Ad Plen. n. 10/2020), tanto più che essa non palesa gli scopi specifici sottesi alla richiesta di accesso.
Deve in altre parole ritenersi concretamente sussistente l’esigenza di non compromettere il buon andamento della Cassa, per il carico di lavoro ragionevolmente ed ordinariamente esigibile dagli uffici. In ragione di ciò, l’elenco fornito nelle more del giudizio dalla Cassa deve ritenersi satisfattivo della richiesta di accesso.
Inoltre, il ricorrente, sosteneva che il responsabile del rigetto non aveva compiuto alcuna valutazione oggettiva della mole dei dati richiesta, né tantomeno si era preoccupato di rappresentare le “oggettive condizioni suscettibili di pregiudicare in modo serio ed immediato il buon funzionamento dell’amministrazione”.
Tuttavia, secondo il TAR, la motivazione adottata dalla Cassa per esprimere il diniego è stata in linea con quanto stabilito dall’Anac nei confronti delle Casse di Previdenza e, in linea generale, dal Consiglio di Stato in altri orientamenti.
B. GARGARI