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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 TAR LOMBARDIA, Sentenza n. 589/2023, Società pubblica e know-how aziendale

Montello s.p.a. (P. Clarizia, P.P. Nocito) contro CAP Holding s.p.a. (G. Lezzi, F. Fischetti), nei confronti di CEM Ambiente s.p.a., Cogeser s.p.a. e Brianzacque s.p.a., non costituite in giudizio, per l’annullamento del provvedimento di diniego dell’accesso agli atti e documenti relativi al procedimento per la realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti organici e produzione di biometano nonché per la condanna al rilascio della documentazione richiesta

Accesso agli atti – Accesso civico generalizzato – Eccezioni – Riservatezza – Know how Pregiudizio concreto – Società pubblica – Società privata – Motivazione

Accesso agli atti – Accesso documentale – Interesse – Attualità – Incarico studio di fattibilità – Sussiste

La società Montello S.p.a. presentava istanza di accesso, civico generalizzato e documentale, agli atti e documenti riguardanti il procedimento per la realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti organici e produzione di biometano detenuti dalla società pubblica CAP Holding s.p.a. L’accesso civico generalizzato veniva respinto dalla società pubblica sul presupposto dell’esigenza di proteggere il know how aziendale, mentre quello documentale veniva, del pari, negato in difetto di un interesse concreto ed attuale a conoscere i documenti di cui trattasi.

La società istante ricorreva in giudizio avverso il diniego ricevuto con azione di annullamento e di condanna al rilascio della documentazione richiesta.

Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso giudicandolo fondato rispetto a entrambe le tipologie di accesso azionate. Con riferimento all’accesso generalizzato la società pubblica ha lo stesso interesse a proteggere il know how che vanterebbe una società privata ma, come si richiederebbe a qualunque ente privato è necessario che, nel negare l’accesso per questa ragione, illustri adeguatamente le ragioni per le quali la conoscenza della documentazione richiesta possa incidere negativamente sugli interessi economici, chiarendo quali attività svolgono in regime di libera concorrenza e in che modo la rilevazione dei dati possa porre la società in una posizione di ingiusto svantaggio nei confronti dei concorrenti.

Con riferimento all’accesso documentale, nel caso di specie affidare un incarico per la redazione di uno studio di fattibilità dimostra comunque una seria intenzione di procedere alla realizzazione del programma e dunque un interesse “concreto” e “attuale”.

Veronica Varone



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