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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 TAR MOLISE, Sentenza n. 67/2023, Inammissibile il ricorso avente ad oggetto istanze di accesso massive e generalizzate, a carattere ispettivo ed esplorativo

Ricorso promosso dal sig. Omissis (M. Romano) contro Omissis s.p.a., nei confronti di Omissis s.r.l., per l’annullamento della nota con cui Omissis s.p.a. ha espresso il diniego all’istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente, nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente alla ostensione degli atti richiesti e la condanna all’esibizione dei documenti richiesti, ai sensi dell’art. 116, comma 4 c.p.a..

Accesso difensivo – Accesso civico – Diniego – Attività di pubblico interesse – Accesso ispettivo, massivo e generalizzato – Accesso esplorativo – Riservatezza – Interesse dell’istante

Con il ricorso in oggetto il sig. Omissis agiva in giudizio per l’accertamento del diritto all’ostensione degli atti richiesti alla Omissis s.p.a. con precedente istanza di accesso, per l’annullamento della nota di diniego della stessa società e per la condanna all’esibizione dei documenti; nello specifico, il ricorrente agiva in qualità di Consigliere Regionale, dopo aver denunciato la (presunta) commistione fra interessi privati e scelte compiute dalle Istituzioni regionali e – soprattutto – dopo essere stato convenuto in giudizio (Tribunale Civile di Isernia) mediante domanda di condanna al risarcimento del danno in conseguenza delle predette dichiarazioni, avendo pertanto avanzato istanza di accesso per suffragare le proprie tesi difensive nel predetto giudizio, in qualità di convenuto nel giudizio civile ex art. 24, comma 7 della l. n. 241/1990.

Il Tribunale rigettava, preliminarmente, l’eccezione di inammissibilità per difetto di notifica ad almeno uno dei controinteressati, e reputava sussistente il diritto di accesso del ricorrente con riferimento ai soli atti relativi all’attività negoziale della società finanziata con fondi pubblici, giacché pienamente ricomprensibile nell’ambito delle attività di pubblico interesse soggetta al regime di accessibilità tipico degli atti amministrativi.

Di contro, il ricorrente avanzava istanza di accesso – sia difensivo che civico – altresì verso una vasta quantità di documentazione, che il TAR giudicava talmente vasta ed eterogenea da qualificare l’istanza come massiva e generalizzata, interessante tutte le categorie di dati afferenti all’organizzazione ed alle sue attività, per un lasso temporale di circa dieci anni; peraltro, la società avrebbe dovuto porre in essere una complessa attività di ricostruzione e di rielaborazione di informazioni. Infine, a parere del Collegio, l’istanza era connotata anche da un carattere sindacatorio ed ispettivo, con un numero elevatissimo di controinteressati.

Il TAR ha evidenziato quindi come il ricorrente non sia riuscito a comprovare in modo sufficientemente persuasivo il nesso di strumentalità diretto e immediato tra la documentazione richiesta e la necessità difensiva, documentazione la cui ostensione avrebbe inevitabilmente implicato esigenze di riservatezza connesse ad interessi professionali, finanziari, industriali e commerciali.

Pertanto, il Collegio ha ritenuto di aderire all’orientamento consolidato per cui la richiesta di accesso agli atti deve essere motivata con specifico riferimento al collegamento tra la situazione legittimante e il documento di cui si chiede l’ostensione. Proseguiva il Tribunale ritenendo insuperabile l’ostacolo di cui all’art. 26, comma 3 della l. n. 241/1990, che sancisce l’inammissibilità delle istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato della pubblica amministrazione. Ai fini dell’accesso, infatti, è necessario un interesse concreto, attuale e diretto, in particolare preesistente all’istanza e non una sua diretta conseguenza.

Infine, il Collegio effettuava un richiamo anche ai paragrafi nn. 3.4.2 e 3.4.3 della delibera ANAC n. 1134/2017, ricordando come alla società non trovava applicazione il regime generalizzato di trasparenza ex art. 41 del d.lgs. n. 33/2013, erroneamente invocato nel ricorso. Pertanto, il ricorso veniva definito fondato unicamente con riferimento alla sussistenza del diritto di accesso del ricorrente.

Elia Emma



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