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Abstract [It]: Il legislatore nazionale nel confermare un’impostazione più pro-concorrenziale rispetto a quanto stabilito dal diritto eurounitario ha individuato nell’onere di motivazione rafforzato una condizione ulteriore ai fini della valutazione della legittimità degli affidamenti in house deliberati dalle amministrazioni appaltanti/concedenti, onere che è sottoposto al sindacato del giudice amministrativo. Di recente sono state introdotte nell’ordinamento giuridico italiano diverse disposizioni che prevedono differenziati oneri di motivazione. Il legislatore interno ha inoltre disciplinato fattispecie convenzionali, in base alle quali le amministrazioni aggiudicatrici possono stipulare convenzioni con società in house, pur in assenza del requisito del controllo analogo.
Title: Different burdens of motivating the decision to award public contracts to in house companies and in house conventional relationships
Abstract [En]: The Italian legislator confirmed a more pro-competitive approach than the euro-unitary one and identified in the burden of motivating an additional condition for the purpose of assessing the legitimacy of the in-house providing decision made by contracting authority, that is subject to the review of the administrative judge.
Various legislative provisions concerning the burden of motivating were introduced into the Italian legal system. In addition, legislative provisions concerning conventional relationships were introduced by domestic legislator, according to which the contracting authorities may conclude conventions with in-house companies, even in the absence of the requirement of the ‘similar control’.
Parole chiave: onere, motivazione, società in house, codice dei contratti pubblici, diritto dell’Unione europea
Keywords: burden, motivation, in house company, code of public contracts, EU law
Sommario: 1. Introduzione. 2. Oneri motivazionali differenziati negli affidamenti di appalti e concessioni a società in house previsti rispettivamente dal Codice dei contratti pubblici e dal d.lgs. n. 201/2022. 2.1. Se dette nuove fattispecie normative impongano la dimostrazione del fallimento del mercato ai fini del ricorso agli affidamenti diretti. 2.2. La relazione di cui all’art. 14, d.lgs. n. 201/2022 rivolta all’esplicitazione delle ragioni della scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale. 3. Sulla (almeno parziale) convergenza tra le ragioni da porre alla base dell’istituzione di (o della partecipazione a) enti societari in house e le ragioni che debbono presiedere alla decisione di procedere agli affidamenti in house. 4. Sulla compatibilità o meno col diritto eurounitario di disposizioni legislative che disciplinano affidamenti in house “convenzionali”. 5. Conclusioni.
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