C. Palazzini (avv. A. Galletti, M. Bezzi e G. Caputo) c. Italia Trasporto Aereo s.p.a. (avv. F. P. Bello G. Terracciano)
Esigenze difensive – Nesso di strumentalità - Prevalenza.
L’odierno appellante, nella qualità di dipendente di Alitalia s.p.a. in amministrazione straordinaria, ha contestato la cessione/trasferimento di azienda e/o di ramo di azienda, relativamente al settore volo/aviation, da Alitalia a ITA, rivendicando il diritto al passaggio automatico e diretto del rapporto di lavoro subordinato in capo ad ITA ai sensi dell’art. 2112 cod. civ.; ha poi contestato dinanzi al Tribunale di Roma la omessa cessione del suo contratto. Al fine di tutelare le sue ragioni dinanzi al giudice del lavoro con istanza del 24 febbraio 2023 ha chiesto l’ostensione degli atti e documenti (di natura organizzativa, contabile, tecnica e contrattuale) sottesi al procedimento di cessione; ITA ha respinto l’istanza nella considerazione che l’accesso documentale comprometterebbe gli interessi di natura professionale, finanziaria, industriale e commerciale e che comunque è volto all’acquisizione di un elevato numero di documenti di non pronta consultazione e reperimento.
Secondo il Consiglio di Stato, l’istanza di accesso evidenzia con chiarezza l’indispensabilità della documentazione richiesta, specialmente di natura organizzativa e commerciale, allo scopo di dimostrare l’effettivo fabbisogno di personale, la successione nelle posizioni contrattuali nonché la sovrapposizione e successione negli asset dell’impresa o del ramo ceduti. Non è necessaria la dimostrazione del nesso di strumentalità specifico per singolo documento, avendo comunque assolto all’onere di individuare le finalità dell’accesso difensivo, concernente la documentazione da considerare in modo integrato per inferire la configurabilità della cessione aziendale.
Sul punto il giudice amministrativo richiama la giurisprudenza consolidata in materia di accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990 sulla tendenziale prevalenza della cura e difesa di un proprio interesse giuridico sulla tutela della riservatezza, a condizione del riscontro della sussistenza dei presupposti generali dell’accesso documentale. L’amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adito nel giudizio ex art. 116 cod. proc. amm. non devono svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nel giudizio, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive, e quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla legge (così, ancora, Cons. Stato, V, 17 luglio 2023, n. 6978; II, 8 maggio 2023, n. 4590).
V. Varone