Pres. R. Greco, Est. L. Di Raimondo, Proges Società Cooperativa Sociale (avv. A. Rulli) c. Cooperativa Sociale e di Lavoro – Operatori Sanitari Associati – O.S.A. Società Cooperativa Sociale – Onlus (avv. M. Renna) e nei cfr. di Azienda Sanitaria Locale A.S.L. n. 2 di Lanciano-Vasto-Chieti (avv. P. Referza) e Società Cooperativa Nuova Sair (n.c.).
Ricorso incidentale ex art. 116, co. 2, c.p.a. – Notifica ai controinteressati – Integrazione del contraddittorio
Nell’ambito di un giudizio inerente all’esclusione da una procedura di gara, la ricorrente contestava ex art. 116, comma 2, c.p.a il diniego parziale all’istanza di accesso agli atti della procedura. Rispetto a tale ricorso incidentale, il TAR - sul presupposto che nel rito dell’accesso trova comunque applicazione il disposto di cui all’art. 49 c.p.a. espressamente richiamato dall’art. 116 c.p.a. - disponeva l’integrazione del contraddittorio nei riguardi della seconda classificata nella graduatoria finale della gara, nei cui confronti pure era stata avanzata istanza di accesso all’intera offerta. L’ordinanza di accoglimento del ricorso ex art. 116, comma 2, c.p.a veniva appellata dall’Amministrazione che lamentava l’inammissibilità del ricorso incidentale per non essere stato notificato a tutti i controinteressati.
Il Consiglio di Stato, nell’accogliere l’appello, ha rilevato che una corretta e sistematica lettura delle disposizioni di rito applicabili porta alla conclusione che il primo comma dell’articolo 116 c.p.a. ritiene sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso promosso in materia di accesso, la sua notifica all’Amministrazione e ad almeno un controinteressato, ammettendo l’integrazione del contraddittorio in forza dell’articolo 49 c.p.a, mentre il secondo comma dell’articolo 116, in caso di impugnativa proposta in corso di causa nell’ambito di un giudizio di merito già pendente cui l’accesso è connesso (come nella specie), pone come espresso onere del ricorrente la notifica del ricorso all’Amministrazione e agli eventuali controinteressati (indicati dalla norma al plurale), risultando significativamente omesso ogni richiamo, nel comma in esame, all’art. 49 c.p.a.
Pertanto, solo nel primo caso, è ammessa la notifica a un solo controinteressato, dovendosi ritenere, viceversa, che nel secondo caso parte ricorrente è tenuta alla notifica del ricorso per l’accesso in corso di causa a tutti i controinteressati.
Tale differenziazione ha una sua precisa ratio, atteso che, laddove vi sia già un giudizio instaurato, non appare eccessivamente oneroso, e anzi appare conforme al canone di ragionevole durata del processo ex articolo 111 Costituzione imporre alla parte, la quale intenda ampliare il thema decidendum introducendo una domanda in materia di accesso ai documenti, di assicurare immediatamente la regolare instaurazione del rapporto processuale con tutti i soggetti interessati, senza imporre impropriamente, di fatto, al giudice e alle parti un ulteriore passaggio processuale per l’integrazione del contraddittorio.
L. DROGHINI