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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 7879/2023, Documenti classificati: l’esibizione può essere ordinata solo dal giudice del rapporto sostanziale

Est. P. Marotta, Pres. G. Mastrandrea, Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avv. generale dello Stato) c. omissis (avv.ti A. Avagliano, D. Carrus)

 

Accesso documentale - Atti classificati 

 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri (PCM) appellava la decisione del TAR di annullamento del diniego all’accesso a vari atti - non coperti da segreto di Stato, ma assistiti da “classifica di segretezza” - relativi al servizio prestato dall’appellato presso l’Agenzia Informazioni Sicurezza Esterna, istitutiva presso la PCM.

In accoglimento dell’appello, il Consiglio di Stato ha in primo luogo ricordato che in base alla normativa applicabile (art. 24, co. 1, lett. a), l. n. 241/1990, l. n. 124/2007 e DPCM attuativi) rispetto agli atti qualificati come “classificati” l’accesso documentale è consentito solo per ragioni di istituto (in relazione all’incarico istituzionale ricoperto dal richiedente) o, nel caso di accesso difensivo, nella forma di presa visione, per ordine dell’autorità giudiziaria, per la tutela della posizione giuridica sostanziale del soggetto direttamente interessato.

Nonostante l’istante avesse rappresentato una finalità difensiva, il Consiglio di Stato ha chiarito che il giudice amministrativo non può essere chiamato in sede di accesso a valutare la pertinenza e la rilevanza dei documenti per i quali è stata formulata istanza di accesso rispetto alle esigenze di tutela rappresentate, dovendosi ritenere che l’ordine di esibizione giudiziale di cui all’art. 42, co. 8, della l. n. 124/2007 spetti solo al giudice legittimato a conoscere del rapporto giuridico sottostante (ossia del rapporto di impiego a cui l’istanza di accesso si riferisce, per finalità di riammissione in servizio).

L. DROGHINI

 

 

 



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