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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 TAR PUGLIA, Sentenza n. 1388/2023, Le primissime applicazioni giurisprudenziali del nuovo Codice dei contratti pubblici

Pres. O. Ciliberti Est., A. G. Allegretta – RTi Co.Bit. S.r.l. Avv.ti E. Follieri e I. Follieri contro  Anas, Gruppo F.S. Italiane Avvocati Cascavilla, Ninni e Ortolano e Consorzio Stabile Argo S.c. a r.l. Avv. Derobertis e Paving Tecnology S.r.l. Avv.ti Pappalepore e Ciocia e Costruzioni Nasoni S.r.l., Impresa di Costruzioni Geom. Matteo Santalucia S.r.l.

 

Accesso – Nuovo codice dei Contratti pubblici – Offerta tecnica – Atti e documenti di gara.

Con ricorso il R.T.I. Co.Bit s.r.l. chiedeva al TAR Puglia l’annullamento, previa sospensione, degli atti relativi alla procedura di gara, aggiudicata al Consorzio Stabile Argo S.c. a r.l. e indetta dall’ANAS S.p.A., per l’affidamento dei lavori e del servizio di monitoraggio ambientale. La sentenza afferma un principio importante grazie all’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici.  Nello specifico, il Collegio nel caso di specie ha sposato una lettura forte dell’accesso agli atti e documenti di gara, essendo il valore della trasparenza amministrativa, soprattutto nelle procedure pubbliche di scelta del contraente, un bene giuridico autonomo, che fonda una posizione di potere del privato nei confronti della Pubblica Amministrazione. L’accesso, delinea una posizione di interesse che resta aperta per tutta la durata della procedura, al fine di fondare la massima trasparenza possibile dell’operato amministrativo, in un quadro di responsabilità integrale delle Stazioni appaltanti per la piena “accountability del loro operato.”

Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto che  entrambe le istanze di accesso presentate in atti sono fondate e, pertanto, devono essere accolte.
Con specifico riferimento all’istanza di accesso civico generalizzato, il giudice ha sottolineato che nella disciplina vigente, dunque, è riconosciuto l’interesse qualificato del concorrente ad accedere agli atti di gara, risolvendosi a favore del diritto di difesa - e quindi dell’accesso - il conflitto con la riservatezza già risolto dall’Adunanza Plenaria n. 10 del 2020 e oggi dal nuovo codice. Come è noto, afferma il Collegio che “il nuovo Codice dei Contratti Pubblici  D.Lgs. n. 36/2023 ha introdotto una nuova disciplina dell’accesso agli atti di gara che, pur non applicandosi direttamente alla procedura in esame ratione temporis, è oltre modo significativo rispetto alle tendenze ideologico culturali, oltre che ovviamente giuridiche, verso le quali il sistema sta evolvendo.
Una novità rilevante è sicuramente prevista all’art. 36: con la comunicazione digitale dell’aggiudicazione, verranno rese note anche le decisioni assunte dalla Stazione appaltante sulle richieste di oscuramento di parti delle offerte, formulate dagli offerenti a tutela dei loro segreti tecnici o commerciali.
In definitiva, il quadro che emerge è quello della pubblicizzazione integrale della gara pubblica.
Nel caso di specie, entrambe le parti hanno fornito ampia allegazione del proprio interesse qualificato e differenziato - ex art. 24 Cost. - all’ottenimento della documentazione richiesta, che pertanto dovrà essere reciprocamente ed integralmente ostesa, senza limitazioni. In definitiva, ne discende l’accoglimento di entrambe le istanze di accesso con l’ordine all’Amministrazione di ostendere la documentazione richiesta dalle parti entro quindici giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

B. GARGARI

 



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