Pres. G. Travaglino., Est. F. Cirillo
Responsabilità da lesione del diritto al consenso informato - consenso presunto e danno iatrogeno – prova del danno non patrimoniale derivante dall’omessa o inadeguata informazione – sussiste.
In materia di responsabilità medica per inadempimento dell’obbligo di informazione sussistente nei confronti del paziente, la Corte – richiamando la propria precedente giurisprudenza - ha precisato che nessun risarcimento è dovuto nell’ipotesi in cui ricorra il consenso presunto del paziente (ossia qualora possa presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso) e non vi sia alcun danno derivante dall'intervento. Se, invece, sussistono tanto il consenso presunto che il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè in caso di intervento correttamente eseguito), il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione è risarcibile solo ove il paziente alleghi e provi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente.
G.C.