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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Corte di Cassazione, Sentenza n. 13375/2024, Sul dovere di monitoraggio del medico anche nella fase post-operatoria

Omissis

Responsabilità del chirurgo per omesso monitoraggio – Fase post-operatoria – Dovere di monitoraggio – Sussiste – Necessità di istruire il personale per il compimento dei controlli postoperatori adeguati – Sussiste.

 

La fattispecie posta all’esame della Corte riguarda il caso di decesso di una paziente a seguito di un fenomeno di atonia uterina postcesareo. In particolare, nell’imputazione si rimprovera al chirurgo che aveva svolto l’intervento di non aver predisposto un monitoraggio scrupoloso e adeguato delle condizioni cliniche della paziente nelle prime ore dopo il parto, così da prevenire ed impedire l’evento infausto.

Nell’esaminare il ricorso proposto dai sanitari avverso la sentenza della Corte territoriale, la Suprema Corte precisa che la posizione di garanzia del capo dell'équipe chirurgica non è limitata all'ambito strettamente operatorio, ma si estende al contesto postoperatorio, giacché il momento immediatamente successivo all'atto chirurgico non è avulso dall'intervento operatorio.

In conclusione, la Corte enuncia il principio di diritto secondo cui "in presenza di situazioni ad alto rischio, il medico, pur in mancanza di specifici segnali di allarme, è tenuto ad adottare tutte le cautele del caso e, in particolare, a disporre un attento regime di monitoraggio della paziente, nonché l'effettuazione ad opera del personale qualificato di tutti i necessari controlli, onde evitare eventi lesivi".

G.C.



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