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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Corte di Cassazione, Ordinanza n. 8640/2024, Mancata acquisizione e presunzione del consenso informato

Pres. G. Travaglino, Est. E. Scoditti

 

Consenso informato – Omessa acquisizione – Responsabilità per lesione del diritto alla salute – Prova del nesso eziologico – Presunzioni – Operatività della presunzione semplice.

 

Consenso informato – Omessa acquisizione – Responsabilità per lesione del diritto all’autodeterminazione – Danno iatrogeno – Onere della prova.

 

«Ferme le caratteristiche di adeguatezza e completezza delle informazioni dovute dal sanitario, nulla impedisce al giudice del merito, avvalendosi della presunzione semplice, quale ordinario mezzo di prova, di giungere alla conclusione che la paziente, pur adeguatamente informata sui rischi dell'intervento, si sarebbe comunque sottoposta ad esso, disattivando così l'efficienza eziologica, rispetto all'evento dannoso per la salute, della mancata informazione».

Questo afferma la Cassazione nell’ordinanza n. 8640 del 2024.

Nel caso di specie, un’attrice si sottoponeva a un intervento di lifting facciale, che però non aveva buon esito. L’operazione era interrotta per l’insorgere di una complicanza durante il lifting su una parte del volto e, per portare a termine il lifting facciale, la paziente si sottoponeva in seguito a un ulteriore intervento chirurgico.

Dunque agiva in giudizio nei confronti dell’ente titolare della casa di cura, domandandone la condanna al risarcimento del danno patito. La domanda risarcitoria relativa al danno per l’asserita cattiva esecuzione dell’intervento veniva rigettata – e la responsabilità professionale era esclusa sotto questo profilo – ed era rigettata anche la domanda inerente al danno derivante dalla mancata acquisizione del consenso informato, poiché proposta solo in sede di precisazione delle conclusioni. Con un nuovo giudizio, questa seconda domanda era quindi riproposta.

La Corte territoriale rilevava che – atteso che dal modulo sottoscritto dalla donna non emergeva che ella fosse stata informata della possibilità di quella complicanza – la paziente non aveva dimostrato, neppure in via presuntiva, che, se fosse stata informata del rischio, non avrebbe prestato il consenso al trattamento sanitario richiesto, mentre, al contrario, risultava la presunzione che, anche se informata della possibilità del suo verificarsi, il consenso sarebbe stato prestato.

Veniva proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia di rigetto della Corte d’appello di Milano.

La ricorrente in particolare denuncia, tra i vari motivi, violazione e falsa applicazione dell’art. 1 l. n. 219 del 2017, sostenendo che il consenso al trattamento sanitario non possa essere presunto, ma debba essere personale ed esplicito.

Secondo la Cassazione, il giudice del merito può, attraverso presunzioni, ritenere che il paziente avrebbe in ogni caso prestato il consenso al trattamento sanitario, pur se correttamente e completamente informato.

 

Se poi vi è il consenso presunto, ossia si può presumere che, qualora informato in modo adeguato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso, e vi è anche il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell’esecuzione della prestazione sanitaria, il danno da lesione del diritto all’autodeterminazione è risarcibile solo se il paziente allega e prova che «dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente».

Tuttavia la ricorrente non ha ricondotto la violazione del consenso informato ad un pregiudizio diverso da quello alla salute.

Perciò il ricorso è rigettato.

S.C.



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