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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 TAR MOLISE, Sentenza n. 28/2024, Sul bilanciamento tra l’esigenza difensiva di cui all’art. 24 Cost. e quella di garantire la riservatezza dei c.d. 'dati supersensibili' ex art. 60 d.lgs. 196/2003

Pres. N. Gaviano, Rel. F. G. Russo – Omissis (avv.ti P. De Bernardis, L. Cuocolo, M. Liotta) – c. Azienda Sanitaria Regionale Molise A.S.R.E.M. (avv. A. Iadanza)

 

Diritti della persona – Diritto alla protezione dei dati personali - Comunicazione del dato sanitario – Privacy – Dati supersensibili.

 

La controversia de qua origina dalla pendenza di un giudizio civile avente a oggetto il reclamo proposto da una società avverso l’ordinanza che riconosce l’illegittimità del licenziamento disposto dalla stessa nei confronti di un suo dipendente perché ritenuto inidoneo a svolgere la mansione affidatagli a seguito dell’espletamento di una visita medica aziendale.

Nelle more del processo civile, tale valutazione di inidoneità veniva successivamente modificata da un giudizio di (limitata) idoneità rilasciato dall’Organo di vigilanza presso l’A.S.R.E.M. (Azienda sanitaria per la Regione Molise) a seguito di un ricorso amministrativo introdotto dal lavoratore dipendente ai sensi dell’art. 41, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008.

Sicché tale società, in qualità di datore di lavoro, venuta a conoscenza dell’esistenza di tale ultimo ricorso, del suo contenuto e del suo esito, presentava un’istanza motivata di accesso difensivo, alla quale però l’Amministrazione non dava riscontro; la società istante, dunque, impugnava dinanzi al Tar competente il silenzio rigetto ex art. 116 c.p.a.

In questo specifico e particolare contesto, il Collegio ha affermato che l’effettività del diritto costituzionale di difesa in giudizio della società ex art. 24 della Costituzione assume una valenza prevalente rispetto alla -pur astrattamente legittima- esigenza di garantire la riservatezza dei c.d. dati supersensibili di cui all’art. 60 del Codice privacy relativi ad un suo dipendente detenuti dall’ Organo di vigilanza presso l’A.S.R.E.M.

Il Tar adito ha evidenziato come l’accesso difensivo della ricorrente, benché diretto al rilascio di documenti rappresentativi di “dati supersensibili” concernenti un terzo, è invero strumentale alla tutela di diritti fondamentali della ricorrente, e segnatamente, tanto il diritto fondamentale di difesa in giudizio della medesima ex art. 24 della Costituzione poiché in difetto di accesso non avrebbe potuto adeguatamente sviluppare le proprie difese nell’ambito del giudizio di reclamo avverso l’ordinanza di annullamento del licenziamento, quanto i diritti alla salute e alla sicurezza dei lavoratori nel proprio posto di lavoro ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, 32 e 35 della Costituzione e 2087 c.c., valori di cui il datore di lavoro, tenuto a difenderli, è oggettivamente reso garante.

E. F.



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