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NUMERO 14 - 12/06/2024

 Diritto all’ambiente e regionalismo differenziato

Abstract [It]: Lo scritto, definita la posizione della tutela dell’ambiente nel tessuto costituzionale, alla luce della giurisprudenza costituzionale e delle modifiche costituzionali intercorse, pone un’analisi rispetto ad un tema necessariamente connesso, essendo la materia ambientale tra quelle oggetto di possibile “differenziazione” sulla base dell’articolo 116 della Costituzione. Partendo dalle più recenti riforme costituzionali ad opera dalla legge costituzionale n. 1 del 2022, rintraccia gli eventuali profili critici della concessione di maggiore autonomia regionale in campo ambientale, tenuto anche conto dei vincoli internazionali ed europei.

 

Title: Right to the environment and differentiated regionalism

Abstract [En]: The paper, having defined the position of environmental protection in the constitutional fabric, in the light of constitutional jurisprudence and the constitutional amendments that have taken place, poses an analysis with respect to a necessarily connected theme, the environmental matter being among those objects of possible "differentiation" on the basis of Article 116 of the Constitution. Starting from the most recent constitutional reforms implemented by constitutional law n. 1 of 2022, traces any critical profiles of the granting of greater regional autonomy in the environmental field, also taking into account international and European constraints.

 

Parole chiave: diritto all’ambiente; tutela dell’ambiente; regionalismo differenziato; obblighi internazionali

Keywords: right to the environment; environmental Protection; differentiated regionalism; international obligations

 

Sommario: 1. Il limite competenziale e la definizione di tutela dell’ambiente. 2. La legge costituzionale n. 1 del 2022 e l’elevazione della tutela dell’ambiente al pari degli altri principi fondamentali. 3. Regionalismo differenziato e ambiente. 4. La disciplina vigente di attuazione dell’articolo 116, comma 3. 5. I pregressi tentativi di regionalismo differenziato. 6. I livelli essenziali delle prestazioni quale perimetro alla concessione di maggiore autonomia. 7. Considerazioni conclusive: regionalismo differenziato e rischio del mancato rispetto degli obblighi di tutela dell’ambiente e della salute che derivano dall’ordinamento internazionale.



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