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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 1179/2024, Accesso generalizzato a pratiche edilizie: escluso il pregiudizio agli interessi privati contrapposti

Accesso civico generalizzato – titoli edilizi - interessi economici e commerciali

Pres. V. Neri, Est. L. Furno - Centro per i Diritti del Cittadino (avv. C. De Simone) c. Comune di Latina (avv.ti C. Egeo e A. Capozzi) e nei cfr. di Latina Green Building S.r.l.s (n.c.)

Un’associazione di consumatori contestava il diniego opposto dal Comune di Latina all’accesso, ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 33/2013, alla documentazione di una pratica edilizia e, segnatamente, a un titolo unico comprendente sia il permesso di costruire per la realizzazione di una struttura di vendita sia un’autorizzazione per un passo carrabile.

Confermando la decisione del giudice di prime cure di accoglimento del ricorso, il Consiglio di Stato ha preliminarmente ricordato la natura di diritto fondamentale dell’accesso civico generalizzato, desumibile oltre che dalla Carta costituzionale (artt. 1, 2, 97 e 117) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (art. 42), anche dall’art. 10 della CEDU: “l’accesso civico generalizzato si traduce nel diritto della persona a ricercare informazioni, quale diritto che consente la partecipazione al dibattito pubblico e di conoscere i dati e le decisioni delle amministrazioni al fine di rendere possibile quel controllo “democratico” che l’istituto intendere perseguire”.

Rispetto alla richiesta di accesso avanzata dall’associazione, il Collegio ha in primo luogo osservato che, in relazione alle pratiche edilizie, vige un sistema sostanzialmente improntato alla trasparenza, in quanto gli atti di assenso rilasciati dalle Autorità in questa materia sono soggetti a pubblicazione già ai sensi dell’abrogato art. 31, l. 17 agosto 1942 n. 1150 e lo sono tuttora in base all’art. 20, comma 6, d.P.R. n. 380 del 2001. Muovendo da tale dato normativo, la sentenza impugnata ha correttamente tratto il corollario secondo cui, in alcun modo, l’accesso agli atti relativi al rilascio dei titoli edilizi può recare un pregiudizio concreto agli “interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale […] e i segreti commerciali”, di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 33/2013, non potendosi configurare, in relazione alle relazioni tecniche, planimetrie, sezioni e tabelle di dimensionamento di ciascuno dei titoli edilizi rilasciati, alcuna lesione di interessi economici e commerciali dei destinatari, afferenti a segreti commerciali, trattandosi di mere rappresentazioni grafiche ed elaborati utili a trasporre sul piano reale, delineandone l’oggetto, la localizzazione e gli sviluppo planimetrici dell’attività edilizia realizzata.



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