
Abstract [It]: Il decreto legge 58/2024 ha trasferito l’elenco dei paesi di origine sicuri (rilevante nelle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale) da una fonte di rango secondario (il decreto del MAECI) a una fonte di rango primario (lo stesso d.l. e, in futuro, un atto avente forza di legge). Il lavoro intende verificare la compatibilità del d.l. con la disciplina europea, le effettive conseguenze della sua introduzione e la legittimità costituzionale del ricorso allo strumento legislativo nel caso di specie. Da un lato, si evidenzia come l’elenco paesi sicuri debba continuare a essere conforme alla disciplina europea sotto il profilo della effettiva e aggiornata valutazione del grado di sicurezza del paese di origine, con la conseguenza che, qualora ciò non si verifichi, il giudice deve disapplicare la norma italiana per contrasto con il diritto dell’Unione. Dall’altro, che la legge contenente il predetto elenco rientra tra le leggi-provvedimento e, come tale, richiede di essere sottoposta a un rigoroso scrutinio di costituzionalità.
Title: Notes on the decree-law concerning the designation of safe countries of origin in international protection procedures: when the end does not justify the means (and the means are unsuitable for achieving the end)
Abstract [En]: Decree-law 58/2024 moved the list of safe countries of origin (a relevant factor in procedures for international protection recognition) from a secondary source (the decree of the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation) to a primary source (the decree itself and, in the future, an act with the force of law). The essay aims to assess the compatibility of the decree with European regulations, the actual consequences of its implementation, and the constitutional legitimacy of using legislative measures in this specific case. On one hand, it will be argued that the safe countries list must continue to align with European requirements, particularly regarding a thorough and up-to-date assessment of each country’s safety status. Consequently, if this standard is not met, the judge is required to unenforce the Italian provision due to its conflict with EU law. On the other hand, the law containing the list seems to be qualified as a “legge-provvedimento”, and so it must be subjected to a strict constitutional scrutiny.
Parole chiave: protezione internazionale, paesi sicuri, decreto ministeriale, decreto legge, giustiziabilità, disapplicazione, primazia diritto europeo, legge provvedimento
Keywords: international protection procedures, safe countries, ministerial decree, decree law, justiciability, disapplication, primacy of European law
Sommario: 1. Premessa. 2. Lo status quo ante: il regime sostanziale e processuale del decreto ministeriale di individuazione dei paesi sicuri. 2.1. Gli effetti dell’inserimento di uno Stato nell’elenco dei paesi sicuri. 2.2. La disapplicazione del d.m. contenente l’elenco dei paesi sicuri da parte del giudice civile. 3. L’individuazione dei paesi sicuri: dal decreto ministeriale al decreto legge. 4. Il (possibile) contrasto sostanziale della norma primaria nazionale di individuazione dei paesi di origine sicuri con il diritto europeo. 5. La legittimità del trasferimento dell’elenco paesi sicuri in un atto “avente forza di legge”: la questione della riserva di provvedimento (o della legge provvedimento). 6. Notazioni conclusive.
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