
Corte cost., 15 novembre 2024, n. 180
Pres. Barbera, Est. Buscema – Presidente del Consiglio (Avvocatura dello Stato) c. Regione Calabria (Avv. Mattia Pani)
Bilancio e contabilità pubblica - Finanza regionale - Norme della Regione autonoma Sardegna –Indennità e dei rimborsi spese dei Consiglieri regionali e dei componenti della Giunta regionale – Rivalutazione con efficacia retroattiva –Violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.
Viola l’art. 117, terzo comma, Cost., nonché i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica l'art. 35, comma 5, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021 là dove consente, con efficacia retroattiva, la rivalutazione delle indennità e dei rimborsi spese per i consiglieri regionali e per i componenti della Giunta regionale che non siano consiglieri, fin dal 2014.
La Regione autonoma Sardegna ha disatteso le misure di contenimento della spesa pubblica con una norma retroattiva che, discostandosi da quanto previsto dalle disposizioni statali finalizzate al contenimento della spesa pubblica e in particolare dall'art. 2 del d.l. n. 174 del 2012, determina un illegittimo incremento della spesa.
I vincoli di finanza pubblica previsti dalla legislazione statale si applicano, di regola, anche ai soggetti ad autonomia speciale, poiché funzionali a prevenire disavanzi di bilancio, a preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e a garantire l'unità economica della Repubblica, dato che la finanza delle Regioni a Statuto speciale è parte della finanza pubblica allargata, anche in considerazione del rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (in tal senso, sentenza n. 145 del 2024).
M.B.