FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 201/2024, Una Regione in piano di rientro può erogare prestazioni extra-Lea solo se finanziate con risorse statali

Corte cost., 17 dicembre 2024, n. 201

Pres. Barbera, Est. Sciarrone Alibrandi – Presidente del Consiglio (Avvocatura dello Stato) c. Regione Calabria (Avv. Domenico Gullo)

Sanità pubblica – Servizio sanitario regionale (SSR) – Norme della Regione Calabria – Erogazione di prestazioni di screening e trattamento della fibromialgia – Estraneità delle prestazioni rispetto ai livelli essenziali di assistenza (LEA) - Vincoli del piano di rientro – Presenza di un finanziamento statale ad hoc –– Violazione dei principi fondamentali nella materia del coordinamento della finanza pubblica e del principio di necessaria copertura della spesa – Non sussiste.

Sanità pubblica – Servizio sanitario regionale (SSR) – Norme della Regione Calabria – Erogazione di prestazioni di screening e trattamento della elettrosensibilità – Estraneità delle prestazioni rispetto ai livelli essenziali di assistenza (LEA) - Vincoli del piano di rientro – Violazione dei principi fondamentali nella materia del coordinamento della finanza pubblica e del principio di necessaria copertura della spesa – Sussiste in parte qua.

Sanità pubblica – Servizio sanitario regionale (SSR) – Norme della Regione Calabria – Previsione che gli ambulatori multidisciplinari possano essere coadiuvati da associazioni di volontariato che si occupano di fibromialgia e di elettrosensibilità – Violazione della competenza esclusiva statale nella materia dell’ordinamento civile – Non sussiste – Irragionevolezza per mancato coinvolgimento di tutti gli enti del terzo settore (ETS) – Non sussiste – Estensione del riferimento a tutti ETS – Va operata.

Non violano gli artt. 117, terzo comma, e 81, terzo comma, Cost., i commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge reg. Calabria n. 8 del 2024, là dove dispongono che la Regione Calabria promuove l'istituzione di ambulatori anche multidisciplinari per la diagnosi e la terapia della fibromialgia.

La Regione Calabria è sottoposta al piano di rientro dal disavanzo sanitario, sulla base di un accordo originariamente avviato nel 2009 e proseguito con il programma operativo di consolidamento e sviluppo 2022-2025. Le prestazioni introdotte dal legislatore calabrese per la cura della fibromialgia, benché formalmente non rientranti nell’elenco delle prestazioni riconducibili nei LEA, di cui al d.P.c.m. 12 gennaio 2017, sono finanziate con risorse statali, mediante un fondo specifico, «finalizzato allo studio, alla diagnosi e alla cura della fibromialgia» e istituito con l'art. 1, comma 972, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) e poi ripartito fra tutte le Regioni con decreto del Ministro della salute 8 luglio 2022.

Violano, invece, gli artt. 117, terzo comma, e 81, terzo comma, Cost., i commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge reg. Calabria n. 8 del 2024, nella parte in cui le citate disposizioni regionali prevedono che la Regione Calabria promuova l'istituzione di ambulatori anche multidisciplinari per la diagnosi e la terapia dell'elettrosensibilità, in quanto tali prestazioni non sono comprese tra le prestazioni essenziali di cui al d.P.C.m. 12 gennaio 2017, né fra quelle la cui erogazione è stata prevista e finanziata dal legislatore statale attraverso il fondo di cui al citato art. 1, comma 972, della legge n. 234 del 2021.

 

Non violano gli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), Cost., «ordinamento civile», l’art. 1, comma 3, della legge reg. Calabria n. 8 del 2024, là dove prevede il coinvolgimento di alcune associazioni di volontariato nelle attività di collaborazione presso gli ambulatori multidisciplinari, nonché, più in generale, di supporto e aiuto ai pazienti, oltre che di informazione e di sensibilizzazione sulle indicate patologie.

Il riferimento del legislatore regionale ad alcuni tipi di ETS, peraltro in maniera poco accurata e disomogenea, non assume portata preclusiva, bensì meramente esemplificativa. Né il riferimento ricorrente al «volontariato», pur rivelando un favor nei confronti degli enti che si avvalgono di volontari, assume alcuna valenza discriminatoria, considerato che, ai sensi dell'art. 17 cod. terzo settore, tutti gli ETS possono avvalersi di volontari senza limitazioni, previste solo per l'impresa sociale, non a caso esclusa dall'imputazione di tali attività di interesse generale. Pertanto, i riferimenti alle associazioni di volontariato, al volontariato e alle associazioni sono estesi a qualunque ETS annoverato nell'art. 5 cod. terzo settore.

M.B.



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