
TAR Lazio, sez. III-quater, decr. 30 dicembre 2024, n. 6017 – Id., 31 dicembre 2024, 6030
Pres. Lattanzi – Radiologia Dr. Diotallevi S.r.l. ed altri (avv.ti Prof. G. Barone, A. Blasi, A. Polini) – c. Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (Avvocatura dello Stato)
Decreto tariffe 2024 – Nomenclatore tariffario – Impugnazione con ricorso proposto da numerose strutture sanitarie private – Iniziale istanza cautelare monocratica “inaudita altera parte” – Accolta – Successiva istanza di revoca del decreto cautelare avanzata dalla difesa erariale – Accolta.
Con i decreti cautelari segnalati in epigrafe il Magistrato delegato dal Presidente della Sez. III-quater del TAR del Lazio, su ricorso di numerose strutture sanitarie private accreditate, ha dapprima sospeso e poi revocato la sospensione del Decreto del Ministero della Salute del 25 novembre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre 2024, recante la “Definizione delle tariffe relative all’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica”. Tale Decreto, come noto, ha adottato un nuovo nomenclatore tariffario, permettendo così di sostituire l’ormai obsoleto decreto del Ministero della Sanità del 22 luglio 1996, recante “Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e relative tariffe”, nonché il decreto del Ministero della Salute del 23 giugno 2023 che determinava le tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.
Le imprese ricorrenti, a fronte della imminente entrata in vigore del Decreto recante le nuove tariffe, a decorrere dal 30 dicembre 2024, hanno proposto, contestualmente alla richiesta di annullamento, un’istanza per la relativa sospensione cautelare “inaudita altera parte”, lamentando un pregiudizio imminente discendente dell’impossibilità di un tempestivo adeguamento dei sistemi informatici e, conseguentemente, della prosecuzione delle attività svolte dalle medesime ricorrenti in regime di accreditamento. Il Magistrato adito, ritenendo sussistenti i profili dedotti dai ricorrenti in punto di danno, con decreto monocratico n. 6017 del 30 dicembre ha concesso la misura cautelare sul presupposto che “il nuovo Decreto tariffe è stato adottato dopo oltre 20 anni dai precedenti nomenclatori, delineando così l’insussistenza dell’urgenza”.
In pari data, l’Avvocatura dello Stato, chiedendo in difesa dei Ministeri resistenti una rinnovata ponderazione della fattispecie all’origine del concesso decreto cautelare, depositava in giudizio istanza di revoca del decreto stesso mediante il quale rappresentava che, indipendentemente dal tempo impiegato per l’adozione del nuovo D.M., il differimento della sua effettiva applicazione sarebbe stato gravemente pregiudizievole per l’interesse degli utenti del SSN.
Più in particolare, l’Avvocatura ha argomentato l’istanza di revoca rilevando che per consentire l’attuazione del D.M. in questione, le Regioni e le Province hanno provveduto a predisporre e trasmettere al Sistema TS dei nuovi cataloghi e nomenclatori regionali al fine di garantire la continuità del servizio in fase di prescrizione, di prenotazione e di erogazione delle prestazioni con le nuove tariffe sin dal 30 dicembre 2024.
Infatti, secondo la prospettazione della difesa erariale, poi accolta dal TAR, la sospensione del provvedimento comporterebbe l’estrema difficoltà di (ri)attivare il previgente sistema tariffario del giugno 2023, con i relativi nomenclatori e cataloghi regionali, comportando “una necessaria pianificazione e valutazione degli impatti organizzativi, tecnologici ed economici, con il coinvolgimento di tutti i fornitori di applicativi e con la possibilità (…) che si renda necessario un blocco del sistema di prescrizione, prenotazione ed erogazione, con conseguente disservizio dell’utenza e ritardi nell’erogazione delle prestazioni e, in ultima analisi, con un impatto sulla salute dei pazienti”.
Ciò considerato, il Tar adito, con decreto n. 6030 del 31 dicembre 2024, preso atto della dichiarata gravità delle conseguenze derivanti dalla sospensione del D.M. in esame, ha accolto l’istanza di revoca della sospensione disposta con proprio decreto monocratico del giorno precedente.
E. F.