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 Consiglio di Stato, Sentenza n. 9155/2024, Il diniego al rilascio dell'autorizzazione sanitaria presuppone un’accurata valutazione, da parte della P.A., del fabbisogno regionale complessivo

Cons. Stato, sez. III, 15 novembre 2024, n. 9155

Pres. S. Santoleri - Est. G. Tulumello – ASL Caserta (avv. A. Abbamonte) – c. Regione Campania (n.c.) – Società Centro di Medicina Nucleare N1 s.r.l. (avv. P. Marotta)

Autorizzazione sanitaria – Diniego – Difetto di istruttoria – Difetto di motivazione – Illegittimità – Obbligo di valutazione puntuale del fabbisogno complessivo - Blocco del rilascio delle autorizzazioni.

La controversia trae origine dall’impugnazione, da parte di una struttura privata già preposta alla gestione di un laboratorio di analisi, del parere non favorevole necessario per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di un centro erogatore di prestazioni di diabetologia in regime ambulatoriale. Il parere era stato, nel caso di specie, rilasciato dalla ASL adducendo che il fabbisogno territoriale per il setting assistenziale richiesto fosse già integralmente soddisfatto, come attestato da una precedente Delibera di Giunta regionale - richiamata nel parere medesimo - e riferita ai centri pubblici e privati accreditati.

Il TAR accoglieva il ricorso, ritenendo il provvedimento gravato illegittimo per difetto di motivazione e di istruttoria: nel fare rinvio ad un provvedimento che richiamava le sole strutture pubbliche e private accreditate, il parere de quo non avrebbe infatti tenuto conto del fabbisogno complessivo regionale, ma solo di una parte di esso, così limitando le strutture operanti in regime privatistico.

La sentenza di primo grado veniva impugnata dalla ASL che denunciava, nell’appello proposto, l’inesatta applicazione da parte del primo giudice delle norme costituenti il paradigma normativo regolante l’esercizio del potere de quo, sostenendo, in buona sostanza, che il fabbisogno da valutare quale presupposto per l’esercizio del potere autorizzatorio fosse unico e di aver fatto ad esso correttamente riferimento.

Nel giudizio in commento il Consiglio di Stato, aderendo all’interpretazione del giudice di prime cure, respinge l’appello, affermando che la mancanza di un atto di programmazione regionale non può tradursi in un blocco sostanziale delle procedure autorizzative, per cui anche a prescindere dall’esistenza di un atto di rilevazione del fabbisogno a livello regionale, la Pubblica Amministrazione ha in ogni caso l’obbligo di effettuare una valutazione puntuale del fabbisogno attinente al caso specifico; e che in difetto di una compiuta verifica dei fabbisogni non possono essere paralizzate tutte le richieste di autorizzazione presentate alla regione dalle strutture private.

Grava infatti sull’Amministrazione regionale l’onere di compiere un’accurata verifica sulla base degli elementi di cui dispone, non potendosi altrimenti condizionare, come detto, negativamente l’attività economica privata.

Secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, conclude dunque il Collegio, l’istanza di autorizzazione deve essere esaminata dalla Amministrazione competente “sulla base della verifica attuale di compatibilità col fabbisogno e accessibilità territoriale al servizio sanitario, compiuta a livello regionale, tenendo conto delle prescrizioni poste dai provvedimenti commissariali” e “in difetto, dovrà, comunque, l’amministrazione regionale sanitaria compiere una valutazione puntuale, attinente al caso specifico, a prescindere da qualsivoglia attività programmatoria o pianificatoria, non potendosi condizionare negativamente l’attività economica privata al mancato esercizio di poteri doverosi”.

C.V.S.



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