
TAR Campania, Salerno, sez. III, 8 gennaio 2025, n. 20
Pres. P. Russo - Est. S. Saracino- Società Biotest s.r.l. (Avv. B. Matera) – c. Azienda Sanitaria Locale di Salerno (Avv. V. Casilli e P. Pesce) -Comune di Capaccio Paestum (n.c.) – Regione Campania (n.c.) -Laboratorio di Analisi Cliniche Schiavo s.r.l. (n.c.)
Struttura sanitaria privata – Autorizzazione al trasferimento - Superamento del fabbisogno territoriale - Limitazione della libertà di iniziativa economica – Verifica operatività struttura – Necessaria – Autonomia delle procedure di autorizzazione e accreditamento – Riconosciuta
Con la sentenza indicata in epigrafe, il TAR Campania, sezione di Salerno, prende in esame il ricorso presentato dalla società ricorrente, autorizzata a svolgere prestazioni diabetologiche in regime privatistico che, per motivi legati a strategie aziendali, aveva richiesto l’autorizzazione al trasferimento del proprio centro antidiabete in un altro Comune, mantenendo il regime ambulatoriale privatistico.
Il Dipartimento Prevenzione della ASL, competente a esprimere parere sul trasferimento delle strutture sanitarie, informava l’Amministrazione comunale dell’autorizzazione già concessa a un’altra struttura privata nello stesso territorio comunale. Tale circostanza induceva il Dipartimento competente a ritenere superato il fabbisogno assistenziale. Secondo la ricorrente, questa posizione del Dipartimento Prevenzione della ASL limitava la libertà d’iniziativa economica, in quanto il parametro del fabbisogno assistenziale risultava ablatorio rispetto alle prerogative dei soggetti che intendono offrire prestazioni senza rimborsi e sovvenzioni pubbliche. Inoltre, la ricorrente contestava che la decisione non avesse tenuto conto delle differenze tra le due strutture coinvolte: una operante in regime di accreditamento e l’altra in regime privatistico, con bacini d’utenza distinti.
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittima l’azione della ASL, che ha subordinato la decisione sul trasferimento alla verifica dell’effettiva operatività delle prestazioni erogabili dalla struttura già autorizzata. Il Collegio ha precisato che le procedure di trasferimento e di accreditamento sono autonome e devono essere eseguite seguendo un ordine cronologico: l’autorizzazione al trasferimento costituisce un prerequisito necessario per poter richiedere l’accreditamento. Di conseguenza, la domanda della ricorrente non ha potuto essere accolta, essendo necessario chiarire, sia sul piano fattuale sia su quello giuridico, l’effettiva operatività della struttura sanitaria già autorizzata.
C.C.