
Corte Cass., III sez. civ., ord. 2 dicembre 2024, n. 30858
Pres. Scrima, Est. Ambrosi
Responsabilità medica - Lesione del diritto alla salute e all’autodeterminazione del paziente – Consenso presunto – Danno iatrogeno – Condotta inadempiente o colposa del medico – Risarcibilità del solo danno alla salute – Sussiste.
Dissenso presunto – Danno iatrogeno – Condotta inadempiente o colposa del medico – Risarcibilità del danno alla salute e all’autodeterminazione del paziente – Sussiste.
Dissenso presunto – Danno iatrogeno – Esatta esecuzione della prestazione medica – Risarcibilità del danno all’autodeterminazione – Risarcibilità del danno alla salute in base alla differenza tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento ed il preesistente stato patologico del soggetto – Sussiste.
Consenso presunto – Esatta esecuzione della prestazione medica – Assenza di danno - Non sussiste.
Consenso presunto – Danno iatrogeno – Esatta esecuzione della prestazione medica – Prova del danno all’autodeterminazione – Sussiste.
La Suprema Corte è tornata a pronunciarsi sul tema della responsabilità medico-chirurgica in caso di lesione del diritto alla salute, a seguito dell’inesatto adempimento della prestazione sanitaria, e del diritto all’autodeterminazione del paziente, in caso di violazione degli obblighi informativi gravanti sul personale sanitario. In particolare, la Corte, richiamando la propria consolidata giurisprudenza, distingue cinque ipotesi:
I) se ricorrono il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso), il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), la condotta inadempiente o colposa del medico, è risarcibile il solo danno alla salute del paziente, nella sua duplice componente relazionale e morale, conseguente alla non corretta esecuzione, inadempiente o colposa, della prestazione sanitaria;
II) se ricorrono il dissenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'atto terapeutico), il danno iatrogeno, la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria, è risarcibile sia, per intero, il danno, biologico e morale, da lesione del diritto alla salute, sia il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente, cioè le conseguenze dannose, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, allegate e provate (anche per presunzioni);
III) se ricorrono sia il dissenso presunto, sia il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), è risarcibile la sola violazione del diritto all'autodeterminazione (sul piano puramente equitativo), mentre la lesione della salute - da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l'intervento non sarebbe stato eseguito - dev'essere valutata in relazione alla eventuale situazione "differenziale" tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto;
IV) se ricorre il consenso presunto e non vi è alcun danno derivante dall'intervento, non è dovuto alcun risarcimento;
V) se ricorrono il consenso presunto e il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria, il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione è risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di sé stesso, psichicamente e fisicamente.
G.C.