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 TAR CAMPANIA, Sentenza n. 6226/2024, Il TAR Napoli ribadisce la legittimità di prestazioni rientranti nella 'farmacia dei servizi' anche con oneri a carico del SSN

TAR Campania, Napoli, 14 novembre 2024, n. 6226.

Pres. V. Salamone – Est. G. Esposito

Farmacia dei servizi – Erogazione di prestazioni a carico del SSN –Prelievo sangue capillare – Legittimità – Previo accertamento di fragilità del paziente – Esclusione – Utilizzo locali esterni – Illegittimità

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi (F.N.O.B.) contesta il contenuto degli accordi della Regione Campania con le Associazioni di categoria dei titolari di farmacie pubbliche e private convenzionate per l’effettuazione di prestazioni rientranti nella cd. “farmacia di servizi” con oneri a carico del SSN. In particolare la somministrazione di test per l’emoglobina glicata e il quadro lipidico e l’effettuazione di screening oncologici.

Il TAR, nel ripercorrere la disciplina della “farmacia dei servizi”, partendo dalla l. n. 69 del 2009, ha affermato, che “Dai principi e criteri direttivi indicati è enucleabile l’intento del legislatore di dotare le farmacie di un nuovo ruolo nell’attività di prevenzione e cura delle malattie, superando il tradizionale assetto di dispensatrici di farmaci e favorendone, quali presidi di prossimità, una più compiuta integrazione nelle funzioni di welfare del sistema sanitario pubblico, attraverso l’erogazione di servizi di primo livello, rivolti all’intera popolazione […] e di secondo livello, concretantesi in prestazioni a favore dei pazienti che le richiedano”.

Seguendo l’impostazione del ricorso, quattro sono stati i profili affrontati:

a) platea degli assistibili dalle farmacie;

b) possibilità da parte di queste ultime di effettuare il prelievo di sangue capillare;

c) utilizzo di locali separati dalla sede della farmacia;

d) tariffe praticate.

Preliminarmente, il Collegio, richiamando la precedente giurisprudenza amministrativa, ha ribadito che “non è predicabile l’assimilazione che la ricorrente suppone sia stata (sostanzialmente) introdotta tra farmacie e laboratori di analisi. Ciò in quanto divergono la natura delle strutture, la funzione assolta e la conformazione dei loro compiti, esplicantisi in ambiti diversi”.

Quanto agli specifici profili di censura, il TAR ha escluso che per la somministrazione dei suddetti servizi si possano utilizzare locali esterni a quelli della farmacia, in quanto tale possibilità sarebbe “priva di copertura legislativa e insuscettibile di essere introdotta con un atto amministrativo”.

Per il resto, il TAR ha respinto tutte le altre censure, precisando che “la somministrazione dei test è posta in stretta correlazione alla campagna di prevenzione del rischio cardiovascolare e, in quest’ottica, l’apporto delle farmacie si mostra ausiliaria ai pertinenti e specifici compiti del servizio pubblico sanitario, sotto un versante del tutto differente dall’attività delle strutture laboratoriali”. In particolare ha rimarcato, da un lato, la legittimità di effettuare il prelievo di sangue capillare e, dall’altro, che “la condizione di fragilità di non completa autosufficienza non denota uno stato di salute di cui occorra accertare la ricorrenza, prima di procedere all’erogazione della prestazione, trattandosi invero di una situazione di fatto in cui versa il paziente che, incontrando difficoltà ad autosomministrarsi il test, faccia ricorso al farmacista che lo aiuti nell’operazione materiale occorrente”. Ha, infine, riconosciuto la piena legittimità delle tariffe a carico del Servizio sanitario riconosciute dall’Accordo alle farmacie.

P.C.



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