FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 TAR MARCHE, Sentenza n. 799/2024, Iscrizione alla 'white list' e settori esclusi

TAR Marche, sez. I, 12 ottobre 2024, n. 799

Pres. G. Daniele, Est. T. Capitanio – Nuova Luce Cooperativa S.A.R.L. (Avv. F. Follieri) c/ Provincia di Fermo e Comune di Fermo (Avv.ti A. Gentili, C. Argentieri)

 

Appalti - Assistenza sociosanitaria – Attività di raccolta e smaltimento rifiuti – Attività di preparazione dei pasti - Concetto generale di “governo della casa” – Rientrano.

 

Appalti - Assistenza sociosanitaria – Attività di raccolta e smaltimento rifiuti – Attività di preparazione dei pasti - Attività non sensibili – Obbligo di iscrizione white list – Non sussiste.

Nell’ambito di un appalto per l’affidamento del servizio di assistenza sociosanitaria alla popolazione anziana, nel caso di specie attraverso l’adozione di dispositivi tecnologici e digitali (c.d. progetto Smart Village), in grado di assicurare la maggiore prossimità delle prestazioni, le attività di cui si discute non risultano inquadrabili fra le prestazioni ritenute “sensibili” ai sensi della L. n. 190/2012, e ciò in quanto esse, nel loro insieme, riguardano il “governo della casa” dell’anziano destinatario del servizio.

In particolare, sia l’attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti, sia le attività relative alla preparazione dei pasti sono da ricomprendere nel concetto generale di “governo della casa”, essendo esse identiche a quelle che ogni cittadino svolge normalmente a livello domestico, sia personalmente sia avvalendosi di collaboratori domestici. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, in particolare, consistono dunque nelle operazioni che svolgono quotidianamente tutte le persone, nel rispetto delle disposizioni impartite dal Comune e/o dal soggetto che gestisce i servizi ambientali.

 

Conseguentemente il requisito dell’iscrizione alla white list non è previsto ai fini dell’ammissione degli operatori economici alla procedura, né può ritenersi applicabile il principio di eterointegrazione della lex specialis ove questo non fosse previsto.

Secondo le prassi ANAC e quelle giurisprudenziali, per verificare la sussistenza dell’obbligo di iscrizione alla white list, non deve peraltro farsi luogo ad alcuna distinzione “quantitativa” o “qualitativa” fra le prestazioni oggetto di un appalto, per cui non rileva il fatto che nella specie la raccolta dei rifiuti, ad esempio, sarebbe una prestazione accessoria.

Sotto altro profilo, secondo i principi di buona fede e di tutela dell’affidamento di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 36/2023, il concorrente che ritiene sussista un contrasto della lex specialis con una norma imperativa è tenuto a compiere ex ante una simile segnalazione, al fine di consentire alla Stazione Appaltante di correggere eventualmente il bando o il disciplinare e agli altri concorrenti, se ciò è possibile, di integrare la domanda di partecipazione e/o l’offerta, senza limitarsi a chiedere un mero chiarimento e/o precostituire dei motivi per un successivo ricorso giurisdizionale.

 

S.M.S.



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