
Corte Cass., sez. lavoro, 10 gennaio 2025, n.605
Pres. A. Manna, Est. Michelini
Disabilità - Datore di lavoro – Lavoratore con disabilità – Obblighi di accomodamento ragionevole – Ambiente lavorativo inclusivo – Trattamento equo e non discriminatorio – Lavorare da remoto - Smart Working - D.lgs. n. 216/2003 – Ricorso respinto – Condanna azienda
Con la sentenza n.605/2025, la Corte di Cassazione ha sottolineato che il datore di lavoro in favore dei lavoratori con disabilità, e in bilanciamento con il principio di parità di trattamento ex art. 5 della direttiva 2000/78/CE, deve individuare delle soluzioni ragionevoli affinché il prestatore possa svolgere un lavoro in linea alla sua condizione psico-fisica senza che venga pregiudicato l’interesse legittimo dell’impresa.
Ebbene, la possibilità di espletare l’attività lavorativa con modalità di lavoro agile/smartworking rientra tra gli accomodamenti ragionevoli, che possono realizzarsi in sede negoziale oppure, in mancanza di accordo, sarà il giudice ad individuare la soluzione del caso.
Su tali presupposti, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell’azienda, che non aveva rispettato l’obbligo di adottare accomodamenti ragionevoli ex art 3, comma 3 bis del D.lgs. 216/2003 per garantire un ambiente lavorativo inclusivo per il proprio dipendente, confermando il diritto dello stesso a svolgere l’attività da remoto.
S.d.G