
Corte Cass., sez. lavoro, 07 novembre 2024, n. 28657
Pres. A. Manna, Est. F.G.L. Caso
Disabilità - Lavoratore con disabilità - Contratto part time – Collocazione temporale – Modifica unilaterale – Inadempimento del datore di lavoro – Accoglimento del ricorso
Con la sentenza n.28657/2024, Corte di Cassazione ha affermato che i lavoratori con disabilità, assunti a tempo parziale, hanno diritto al risarcimento del danno subito nel caso in cui il datore di lavoro unilateralmente modifichi la collocazione temporale della prestazione lavorativa, in difformità a quanto convenuto nel contratto, pregiudicando in tal modo la programmabilità del tempo libero restante al lavoratore disabile e di fatto il suo benessere.
In tal senso, sarà sufficiente, anche ai fini della richiesta di liquidazione equitativa, che il lavoratore alleghi la sussistenza della certezza del danno.
Pertanto, l’unilaterale modifica della concordata collocazione temporale dell’orario part-time “costituisce indubbiamente un inadempimento del datore di lavoro”.
Su tali presupposti, la Suprema Corte ha accolto il ricorso, limitatamente alla domanda risarcitoria, del lavoratore con disabilità che aveva subito da parte del datore di lavoro la modifica della collocazione temporale dell’orario part time del tutto diversa rispetto a quella concordata e tale, perciò da alterare la programmabilità del tempo libero restante al dipendente.
S.d.G