FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Corte di Cassazione, Sentenza n. 29969/2024, La retribuzione mensile del dirigente medico deve intendersi comprensiva di tutte le prestazioni lavorative rese, anche se eccedenti l'orario stabilito dalla contrattazione collettiva

Corte Cass. civile, sez. lavoro, ord. 20 novembre 2024, n. 29969

Pres. A. Di Paolantonio, Rel. I. Fedele

Dirigente medico – Retribuzione – Principio di onnicomprensività.

La controversia ha ad oggetto la pretesa economica relativa alle differenze economiche determinate dalla maggior prestazione di 20 minuti resa per ogni giorno di assenza, dichiarando l'illegittimità del sistema di calcolo adottato dalla ASL per determinare il debito orario assolto a seguito di assenza per ferie, malattia, festività, permessi ed altre assenze similari del dirigente medico in un dato periodo, sistema secondo il quale per ogni turno giornaliero di assenza ai fini del debito, l'assenza stessa veniva computata nella misura di sei ore, quando invece l'orario giornaliero ordinario era di sei ore e venti minuti. La domanda era stata inizialmente accolta dal Tribunale di Avellino, con sentenza poi confermata anche dalla Corte d’Appello di Napoli. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e, decidendo nel merito, ha rigettato l'originaria domanda del medico, aderendo alla eccezione di violazione del principio di onnicomprensività della retribuzione.

La Corte ha ritenuto, infatti, che il dirigente medico che ha svolto una prestazione di lavoro eccedente gli orari stabiliti dalla contrattazione collettiva, anche se a causa di un erroneo criterio di calcolo del debito orario minimo assolto adottato dall'ASL, non ha diritto a un compenso supplementare, in quanto la sua retribuzione dovuta non è stabilita su base oraria, bensì mensile, ed è comprensiva di tutte le prestazioni rese, cosicché l'azione di esatto adempimento per il pagamento di differenze retributive consente di conseguire soltanto detta retribuzione, ferma restando la possibilità di far eventualmente valere la responsabilità datoriale a titolo risarcitorio, allegando specificamente e provando, anche attraverso presunzioni semplici, un concreto pregiudizio alla salute, alla personalità morale o al riposo.

F.L.



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