
Abstract [It]: Il saggio muove da tre domande e elabora una teoria sulla dimensione giuslavoristica della nozione di adeguatezza degli assetti aziendali di cui all’art. 2086 c.c., la quale qui si dimostra che possa coincidere con l’obbligo di introdurre tecnologia avanzata, anche nella forma di intelligenza artificiale, per mitigare i rischi da lavoro. Le domande sono le seguenti: (i) nella formulazione del nuovo art. 2086, co. 2, c.c. (assetti adeguati) può essere ricompreso anche l’obbligo di introduzione di quella tecnologia avanzata (intelligenza artificiale/robot) che è funzionale alla mitigazione/prevenzione dei rischi da lavoro, tra cui infortuni e tecnopatie? (ii) Se sì, la categoria di imprenditore/datore di lavoro, anche per i fini che qui trattiamo, come e se può essere ridefinita, ampliata, riconcettualizzata? (iii) E ancora, qualora le risposte alle prime due domande fossero positive, quale potrebbe essere il ruolo della contrattazione collettiva decentrata sul controllo ex ante, in fieri, ex post, dell’adeguatezza degli assetti organizzativi, intesi anche di introduzione a livello aziendale di tecnologia volta alla mitigazione di quei rischi da lavoro?
Title: Adequacy under Article 2086 of the Civil Code and the obligation to introduce advanced technology to mitigate work-related risks
Abstract [En]: The essay starts from three questions and develops a theory on the labor law dimension of Article 2086 of the Italian Civil Code that coincides with the obligation to introduce advanced technology, including artificial intelligence, to mitigate occupational risks and accidents at work. The questions are as follows: (i) Can the obligation to introduce advanced technology (artificial intelligence/robots) that is functional to mitigating/preventing occupational risks, including accidents and technopathies, be included in the formulation of the new Article 2086, paragraph 2, of the Civil Code (adequate governance)? (ii) If so, how and if the category of employer/employer, also for the purposes we are discussing here, can be redefined, expanded, reconceptualized? (iii) Furthermore, if the answers to the first two questions were positive, what could be the role of decentralized collective bargaining in the ex ante, in fieri, and ex post control of the adequacy of organizational arrangements, also understood as the introduction at the company level of technology aimed at mitigating those occupational risks?
Parole chiave: adeguatezza, assetti aziendali, obbligo di sicurezza, tecnologia avanzata, contratto collettivo, intelligenza artificiale
Keywords: adequacy, safety, advanced technology, artificial intelligence, CBAs
Sommario: 1. Posizione del problema. 2. Nozione di tecnologia avanzata (anche nella forma di intelligenza artificiale) e correlazione necessaria tra art. 41 Cost., art. 2086, co. 2, c.c., art. 2087 c.c. e art. 2740 c.c. 3. Ridefinizione delle funzioni dell’imprenditore/datore di lavoro nell’ambito della garanzia di sicurezza sul lavoro, anche in vista delle tecnologie avanzate che mitigano i rischi da lavoro (infortuni e tecnopatie). Il regime europeo in materia di due diligence. 4. Contrattazione collettiva decentrata e verifiche ex ante, in fieri ed ex post dell’assetto adeguato, anche tecnologicamente. Casi di studio e risultati preliminari. 5. Osservazioni conclusive.