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 Corte Costituzionale, Sentenza n. 32/2025, Registro tumori Calabria: gli obblighi di riferire della Giunta non interferiscono con le attribuzioni del Commissario ad acta

Corte cost., 20 marzo 2025, n. 32

Pres. Amoroso, Est. Sciarrone Alibrandi – Presidente del Consiglio (Avvocatura dello Stato) c. Regione Calabria (Avv. Giuseppe Naimo)

Istituzione del Registro tumori della popolazione della Regione Calabria - Dati raccolti – Campagne di prevenzione attivate – Giunta regionale – Obbligo di riferire annualmente al Consiglio regionale - Programmazione sanitaria e rimodulazione dell’offerta sanitaria territoriale e ospedaliera.

Non interferenza con le attribuzioni del Commissario ad acta inerenti all’attuazione del piano di rientro e dei connessi programmi operativi – Principio di leale collaborazione – Tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto fondamentale alla salute – Non fondatezza q.l.c.

Non vìola l’art. 120, comma 2, Cost., l’art. 5 della legge della Regione Calabria 14 marzo 2024, n. 9, recante «Modifica e integrazione della legge regionale 12 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione del Registro tumori di popolazione della Regione Calabria)», interpretato come segue.

La disposizione impugnata, nella parte in cui inserisce l’art. 3-ter nella legge Reg. Calabria n. 2 del 2016, richiede alla Giunta regionale di riferire annualmente alla competente commissione consiliare, fra l’altro, sugli interventi concernenti la programmazione sanitaria e la rimodulazione dell’offerta sanitaria territoriale e ospedaliera «in termini di campagne di prevenzione specifiche per aree geografiche o tipologia di screening, che tengano conto delle analisi e delle ricerche elaborate grazie ai dati raccolti dal Registro tumori della Regione Calabria».

Tale previsione si inserisce nel quadro delle misure individuate dal programma operativo 2022-2025, adottato in prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo sanitario. Il programma operativo, infatti, attribuisce al Dipartimento della salute, articolazione della Giunta regionale, alcuni compiti relativi alla gestione dei registri tumori presenti sul territorio calabrese, oltre a prevedere forme di coinvolgimento dello stesso Dipartimento nella ridefinizione dei programmi di screening per le patologie oncologiche, in linea con le indicazioni del legislatore statale sull’impiego della rete dei registri tumori per adeguare la programmazione sanitaria in vista di prevenzione, diagnosi e cura delle patologie oncologiche.

La Corte ha affermato che la norma regionale impugnata – laddove prescrive alla Giunta regionale di dare conto, annualmente, al Consiglio, fra l’altro, degli interventi realizzati da essa stessa e, in specie, dal Dipartimento di tutela della salute – non rappresenta un ostacolo al perseguimento degli obiettivi del programma operativo 2022-2025 da parte del Commissario ad acta. Piuttosto ne favorisce il perseguimento, nell’ottica del progressivo recupero della leale collaborazione fra lo Stato e la Regione stessa, in vista del superiore interesse alla tutela dei livelli essenziali delle prestazioni inerenti al diritto fondamentale alla salute nel territorio calabrese. Pertanto, così interpretato, l’impugnato art. 5 della legge reg. Calabria n. 9 del 2024 non vìola l’art. 120, comma 2, Cost.

M.B.



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