FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 TAR LAZIO, Sentenza n. 1229/2025, Accreditamento: legittimo il superamento del criterio della spesa storica nel rispetto del diritto UE

Pres. M.C. Quiligotti - Est. F. Ferrazzoli- Assisi Project S.p.a. (Avv. L- R. Perfetti e A. Rosi) – c. Azienda Usl Toscana Sud Est di Salerno (Avv. P. Stolzi) - Regione Toscana (Avv. A. Fazzi) –Ministero della Salute, Agenas Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, Presidenza del Consiglio dei ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province (Avv. Gen. St.) - Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato, Le Ragioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, non costituiti in giudizio (n.c.).

Strutture sanitarie private – Prestazioni a carico della spesa pubblica - Rapporti convenzionali e contrattuali – Superamento del criterio della spesa storica – Applicazione del principio di concorrenza – Legittimità -  Natura economica dei servizi erogati.

La vicenda trae origine da un ricorso riguardante la nuova disciplina – introdotta con la l. n. 118/2022 – in materia di rapporti convenzionali e contrattuali tra le aziende sanitarie pubbliche e le strutture sanitarie private accreditate. Il ricorso è stato proposto da una struttura già accreditata, contestando la nuova normativa nella parte in cui non terrebbe adeguatamente conto del principio del legittimo affidamento maturato dalle strutture già accreditate.

Il passaggio da un modello fondato sulla spesa storica a un sistema più aperto all’ingresso di nuovi soggetti mira, secondo il giudice amministrativo, a rimuovere barriere anticoncorrenziali già segnalate dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (parere del 3 marzo 2022) e più volte censurate in giurisprudenza.

La Sezione ha chiarito che il mercato sanitario è caratterizzato dalla presenza di operatori economici e, pertanto, non può essere sottratto all'applicazione dei principi fondamentali dell'Unione Europea, salvo i casi in cui ricorrano ragioni imperative di interesse generale, e comunque nel rispetto del principio di proporzionalità. Di conseguenza, non può ritenersi fondata la tesi di parte ricorrente secondo cui i servizi sanitari, essendo espressamente esclusi dall’ambito di applicazione della Direttiva 2006/123/CE (cosiddetta Direttiva Bolkestein), non sarebbero soggetti nemmeno all’articolo 106 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). Le strutture sanitarie private accreditate, infatti, erogano servizi di natura economica e, in quanto tali, rientrano nell’ambito delle regole del mercato interno. La legge n. 118/2022, ispirata a principi di concorrenza, e non ad una piena liberalizzazione del settore, risulta quindi coerente con gli articoli 49, 56 e 106 del TFUE, e non in contrasto con la Direttiva Bolkestein. Per tali motivi, il TAR ha dichiarato il ricorso infondato, ritenendo insussistenti i profili di contrarietà alla Direttiva Bolkestein sottolineando che la normativa nazionale non introduce una liberalizzazione indiscriminata del settore, ma si limita a disciplinare le condizioni di accesso e svolgimento dell’attività sanitaria accreditata, nel rispetto dei principi di concorrenza, buon andamento e tutela della salute pubblica. Il ricorso è pertanto respinto, essendo insussistenti i dedotti profili di incostituzionalità ai sensi dell’art. 117 Cost.

C.C.



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