FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 TAR LAZIO, Sentenza n. 3410/2025, L’uso dei termini “Terme” e “Spa” per strutture prive di acqua termale è pratica commerciale scorretta

 

Pres. F. Pteurcciani - Est. F. Pteurcciani - Terme e Grandi Alberghi di Sirmione s.p.a. (Avv. M. Petitto, R. De Vergottini e M. L. Malcangio) – c. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Avv. Gen.) - Qc Terme s.r.l. (G. Tanzarella, E. Tanzarella, G. Corbyons e R. Macis) – (ad adiuv.) Federterme - Federazione Italiana delle Industrie Termali e delle Acque Minerali Curative (A. Piazza, A. Abbinente e L. Castiglione)

Terme – Impiego dei termini “terme” e “spa” – Strutture prive di acque termali – Pratica commerciale scorretta – Riconosciuta.

La controversia concerne l’impugnazione di un provvedimento di archiviazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato in merito alla segnalazione, effettuata da Terme di Sirmione ed integrata da Federterme, avente ad oggetto la richiesta d’intervento dell’Autorità in relazione alla pratica commerciale posta in essere da QC Terme, consistente nell’uso illegittimo dei termini “Terme” -e derivati- e “Spa -salus per aquam” con riferimento a strutture prive di acqua termale.

Il TAR evidenzia che i termini “terme”, “termale” “acqua termale”, “fango termale”, “idrotermale”, “idrominerale”, “thermae”, “spa -salus per aquam)” sono utilizzati esclusivamente con riferimento alle fattispecie aventi riconosciuta efficacia terapeutica ai sensi dell’art.2, comma 1, lettera b) della legge n. 323 del 24 ottobre 2000, di riordino del settore termale.

L’art. 3 “Stabilimenti termali” della medesima legge stabilisce, poi, i parametri che lo stabilimento termale deve rispettare per poter erogare le cure termali. Secondo le disposizioni in materia l’utilizzo del termine “terme” può avvenire esclusivamente con riguardo a situazioni in cui sia possibile effettuare, previo rilascio dei prescritti provvedimenti amministrativi autorizzativi, cure con utilizzo delle “acque termali aventi riconosciuta efficacia terapeutica per la tutela globale della salute”.

Secondo il TAR tali disposizioni di legge sono chiare nel precisare che i termini “terme”, “termale” “acqua termale”, “fango termale”, “idrotermale”, “idrominerale”, “thermae”, “spa -salus per aquam)” devono essere utilizzati esclusivamente con riferimento alle fattispecie aventi riconosciuta efficacia terapeutica, sicché l’Autorità garante della concorrenza e del mercato avrebbe dovuto analizzare la portata potenzialmente decettiva di tali espressioni non solo in relazione alle informazioni fornite ai consumatori sul sito internet della controinteressata, ma anche con riferimento alla denominazione stessa utilizzata ai fini dell’esercizio di tali attività per le strutture che non usufruiscono di acque o fonti termali.

Di conseguenza, il TAR ha accolto il ricorso, con annullamento dell’impugnato provvedimento di archiviazione.

F.L.



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