
Est. A. Toppan – Amtrust Assicurazioni s.p.a. (M. Tavazzi) – c. M.A.G. (C. Bocchietti) - V. Assicuratrice Milanese s.p.a. (R. Villano) – V. Asst Lariana (n.c.) – A.P. (n.c.)
Responsabilità medica – Colpa grave – Errore - Inescusabile e grossolano – Evento dannoso – Facilmente prevedibile o prevenibile.
La controversia ha ad oggetto la richiesta di accertamento della "colpa Grave" rispetto alla condotta di un medico, avviata dalla Assicurazione per ottenere la condanna del medico al rimborso delle somme versate agli eredi del paziente deceduto.
Il Tribunale discute, quindi, prioritariamente, la qualificazione della condotta come gravemente colposa.
Innanzitutto, il Giudice richiama la giurisprudenza contabile formatasi sul tema della gravità della colpa del medico (cfr., Corte dei conti Calabria sez. giurisd. 368/2019; Corte dei conti Toscana sez. giurisd. 343/2019; Corte dei conti Toscana sez. giurisd. 221/2018; Corte dei Conti Piemonte Sez. giurisdiz., 17/05/2019, n. 77; Corte dei Conti Sicilia Sez. App. Sent., 23/01/2012, n. 18; Corte dei Conti Sicilia Sez. giurisdiz., 07/03/2014, n. 382; Corte dei Conti Toscana Sez. giurisdiz., 09/03/2016, n. 58; Corte dei Conti Lombardia Sez. giurisdiz. Delib., 18/03/2015, n. 40), tradizionalmente consolidata in considerazione del fatto che il parametro del grado della colpa è da tempo rilevante nei giudizi di responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, ai sensi dell’art. 1 L. 20/1994 – mentre è solo recentemente è assurto, per via legislativa (cfr., art. 9 L. 24/2017), a limite della responsabilità civile del sanitario nel caso di azione di rivalsa esercitata nei suoi confronti.
Ciò premesso, osserva come la colpa grave sia stata riconosciuta nelle ipotesi di commissione di errori inescusabili, perché grossolani o indicativi di assenza di cognizioni fondamentali della materia, di condotta connotata da superficialità, disinteresse, approssimazione nella gestione della vicenda clinica, di negligenza massima e assenza del rispetto delle comuni regole di comportamento, nonché nei casi di facile prevedibilità/prevenibilità dell’evento e di deviazione da protocolli certi.
Ciò chiarito, il Tribunale ritiene che, nel caso di specie, non fosse stata raggiunta, all’esito dell’istruttoria condotta, la prova della gravità della colpa del sanitario convenuto, non ritenendo che vi fosse prova che tale condotta potesse costituire un errore grossolano, né facilmente prevedibile e prevenibile, né dettato dallo scostamento dalle regole dettate dalla leges artis.
Negando la qualificazione della colpa grave, il Tribunale afferma la conformità alle linee guida e alle buone pratiche terapeutiche e che l’errore potesse tuttalpiù essere consistito in una inadeguata attuazione delle predette regole tecniche.
Tuttavia, ritiene il Tribunale che anche una condotta siffatta, pur ove considerata imperita, non potesse essere considerata gravemente imperita ritenendo che le specifiche complesse circostanze dell’intervento non consentissero di reputare, in mancanza di alcun elemento probatorio di segno contrario, come inescusabile e grossolano l’errore di esecuzione del chirurgo.
F.L.